CARGIO ha scritto:Mi assale un dubbio: un dipendente pubblico che al 31.12.2011 ha contributi (compreso il riscatto militare) di 37 Anni e 2 Mesi ed è del 1952 (quindi Anni 59 al 31.12.2011), raggiungendo al 31.12.2011 quota 96, ha diritto attualmente di andare in Pensione.
ATTENZIONENel caso prospettato supponendo che il soggetto sia nato il
01/01/1952 con l'anzianità contributiva di anni 37 e mesi 02 al 31/11/2011, acquisisce il
DIRITTO a pensione il
29/08/2017 con accesso dal
01/09/2017 (43 anni, mesi 09 e giorni 28 di anzianità contributiva).
Ciò è dovuto al fatto che il menzionato al 31/12/2011, non aveva compiuto l'età anagrafica minima prevista (
60 ANNI) ante legge Fornero.
Il requisito "minimo" d'età è
IMPRESCINDIBILE , mentre viceversa con un età superiore a 60 anni, per raggiungere la quota prevista (96 al 31/12/2011) è possibile bilanciare l'eccedenza dell'età con la contribuzione.
A conferma di ciò, appena varata la riforma Fornero, basta leggere i tanti articoli apparsi all'epoca che segnalavano come i nati nell'anno 52 avrebbero dovuto lavorare 3 o 4 anni in più.
Segnalo quanto sopra in quanto ho avuto un caso simile (mio ex dirigente) che ha dovuto ritirare all'epoca, la domanda di pensione "differita" con decorrenza dal 02/01/2013 (che per effetto delle norme ante Fornero) poteva percepire...
Attenzione.