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LEGGE STABILITA' 23/12/2014 n. 190 commi 707 e 708

MessaggioInviato: 15/01/2015, 13:13
da abal60
Visti i commi sottoelencati della legge in oggetto, chiedo la vostra interpretazione.... secondo me ennesimo furto per tutti!
707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del
trattamento, l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli gia' liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro
mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a eta'
inferiore a quella corrispondente ai limiti di eta', con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.

Re: LEGGE STABILITA' 23/12/2014 n. 190 commi 707 e 708

MessaggioInviato: 15/01/2015, 13:15
da Paolo Gros
direi piu' un furto con destrezza e poca poca propaganda :evil: