da Paolo Gros » 26/08/2016, 8:05
fino al 2017 i requisiti di età dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle lavoratrici del pubblico impiego e delle lavoratrici autonome saranno differenziati, mentre a partire dal 2018 l’età minima sarà la medesima per tutti. Infatti, per gli anni 2016 e 2017 i lavoratori autonomi e dipendenti e le lavoratrici statali andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e sette mesi e occorrerà essere nati entro il 31 maggio 1950 (per il 2016) ed il 31 maggio del 1951 (per il 2017)
ovviamente nello specifico ...
l diritto alla pensione di vecchiaia nasce soltanto se il lavoratore è in grado di dimostrare di avere versato almeno 20 anni di contributi. Per questo conteggio si considera la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore del lavoratore medesimo.
Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia), la pensione di vecchiaia spetta secondo gli stessi requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità sopra elencati;
al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall’importo della pensione. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, il requisito anagrafico di 70 anni è incrementato di 3 mesi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita e potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.