Opzione donna - Decorrenza pensione -

Opzione donna - Decorrenza pensione -

Messaggioda abal60 » 16/06/2016, 15:33

Salve a tutti.
Collega donna che ha gia compiuto 60 anni e che al 31/12/2015 vanta oltre 35 anni di contribuzione (diritto acquisito con opzione donna).
Vorrebbe rassegnare le dimissioni dal 1 marzo 2017 con opzione donna. Siccome si vive un momento di incertezza ove si viene assaliti da dubbi, secondo voi è possibile o deve cessare necessariamente entro il 31/12/2016?
Grazie per il supporto
Un saluto particolare agli amici Paolo e Grazia
Andrea
abal60
 
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Re: Opzione donna - Decorrenza pensione -

Messaggioda domenico perrotta » 16/06/2016, 16:06

Se ha maturato i requisiti entro il 31.12.2015 la decorrenza del trattamento pensionistico non ha limiti (se non la finestra di 12 mesi), vedi la circolare INPS n. 45/2016.

Ti allego l'estratto che ti interessa:

"Regime sperimentale donna

L’art 1, comma 281, della legge 208/2015, dispone che “al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.”

L’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modifiche, richiamato nella norma in esame, prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Detta facoltà di opzione è stata estesa dal citato comma 281 anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

In tal senso devono ritenersi superate le indicazioni contenute nelle circolari nn. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e del messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 nella parte in cui fissa alla data del 31 dicembre 2015 il termine ultimo entro il quale deve collocarsi la decorrenza della pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i..

Al riguardo, si invitano le Sedi a procedere alla lavorazione delle domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data."
domenico perrotta
 
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Re: Opzione donna - Decorrenza pensione -

Messaggioda abal60 » 16/06/2016, 19:35

domenico perrotta ha scritto:Se ha maturato i requisiti entro il 31.12.2015 la decorrenza del trattamento pensionistico non ha limiti (se non la finestra di 12 mesi), vedi la circolare INPS n. 45/2016.

Ti allego l'estratto che ti interessa:

"Regime sperimentale donna

L’art 1, comma 281, della legge 208/2015, dispone che “al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.”

L’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modifiche, richiamato nella norma in esame, prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Detta facoltà di opzione è stata estesa dal citato comma 281 anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

In tal senso devono ritenersi superate le indicazioni contenute nelle circolari nn. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e del messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 nella parte in cui fissa alla data del 31 dicembre 2015 il termine ultimo entro il quale deve collocarsi la decorrenza della pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i..

Al riguardo, si invitano le Sedi a procedere alla lavorazione delle domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data."

Grazie mille
A buon rendere.
abal60
 
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