Gent.mo Paolo, Gent.mi amici e colleghi,
mi trovo veramente imbarazzato in merito alla situazione che rappresento:
L'Ente (800 abitanti) dove svolgo l'attività di revisore dallo scorso ottobre , non ha personale dirigente e nemmeno posizioni organizzative assegnate. Solo personale del comparto con qualche posizione di responsabilità.
L’Ente mi sottopone a marzo 2016:
a) verbale di ripartizione del fondo produttività anno 2015 del febbraio 2016;
b) prospetto costituzione fondo anno 2015 giusta delibera di G.C. datata nov. 2015. (Non è stato chiesto parere al revisore circa l'esatta determinazione del fondo);
c) contratto collettivo decentrato integrativo - PARTE NORMATIVA 2015-2016 E PARTE ECONOMICA 2015, sottoscritto dalle parti, a febbraio 2016 contestualmente al verbale sottoscritto con i sindacati relativo alla destinazione del fondo 2015. Il suddetto contratto è stato sottoscritto in via definitiva senza la preventiva ipotesi di accordo sottoposta al revisore.
Ciò precisato la questione imbarazzante è determinata dal fatto che:
- l'ente non ha costituito il fondo negli anni 2012-2013-2014;
- tra i residui passivi risultano somme accantonate relative ai fondi costituiti fino al 2011 e mai distribuiti (probabilmente xchè non è seguita alcuna contrattazionee valutazione €. 23.000,00)
- il fondo costituito del 2015 (base 2010 €.15.000,00) oltre alle risorse stabili e variabili riporta importi consistenti (le risorse accantonate a residui €. 23.000,00) intitolate:" Somme non spese esercizi precedenti da utilizzare per la sola produttività".
- i limiti di spesa di all'art.1 c.562 sono rispettati;
MI SI CHIEDE IL SOLO PARERE SULLA COMPATIBILITA' DEGLI IMPORTI CON I VINCOLI DI BILANCIO.
1) Ritengo che nel rendere il parere, non posso prescindere da considerazioni più ampie e di rispetto della norma.
2) Ho l'impressione che le somme indicate quali "Somme non spese esercizi precedenti da utilizzare per la sola produttività" non possono essere erogate in quanto, se il fondo fosse stato regolarmente costituito nel 2014, l’Ente non avrebbe potuto superare il limite del 2010. Pertanto le somme eccedenti sarebbero dovute essere riassorbite, fatte confluire in avanzo e non accantonate a residuo.
3) Per il 2015 le regole fondamentalmente non cambierebbero in quanto il fondo di riferimento sarebbe stato determinato dal fondo del 2014. Non esistendo “sic” 2010
4) Ritengo che nel caso di specie il fondo di riferimento del 2015 è il 2010 e tale limite non superabile con le somme a residuo.
Sto sbagliando interpretazione?
Mi aiutate a capirci di più.
Grazie