Parere del revisore al PEG meramente facoltativo?

Parere del revisore al PEG meramente facoltativo?

Messaggioda mariacomune » 08/11/2015, 11:59

Salve a tutti,
premesso che le variazioni al PEG dovrebbero essere di competenza della Giunta comunale ex art. 169 del TUEL, che peraltro il Piano esecutivo di gestione è uno strumento di programmazione dell'Amministrazione comunale (ma non meramente economico-finanziario) e che la Giunta, ogni anno, in stretta connessione con il bilancio, stabilisce gli obiettivi principali del Comune e fornisce ai vari responsabili dei settori le risorse umane e finanziarie per poter migliorare i servizi offerti ai cittadini, che il Peg è, quindi, un documento che non ha solo contenuti finanziari, come accade per il bilancio, ma un documento che riporta anche gli "obiettivi di gestione" e che individua gli strumenti e le dotazioni organiche utilizzate per la realizzazione degli obiettivi.
Tutto ciò premesso, chiedo di sapere se sia legittimo chiedere al Revisore il parere sulla variazione al PEG che, a mio avviso, non dovrebbe coinvolgere e addirittura prima se tale richiesta possa avvenire addirittura prima che la Giunta deliberi.
Io mi chiedo quindi innanzitutto se il parere sul PEG sia obbligatorio o meramente facoltativo, visto che, per quanto di mia conoscenza, moltissimi colleghi ritengono il parere del revisore sul PEG non obbligatorio e se, in ogni caso, pur volendo considerare una volontà (facoltà) di collaborare con la Giunta o meglio con il Consiglio, tale parere non debba essere dato post delibera di Giunta rimessa in ratifica al Consiglio (lì dove cioè ci sia già una bozza di proposta di delibera del Consiglio Comunale).
Perché il revisore deve rimettere un parere che sembra non previsto dalla legge?
La circostanza che il Peg abbia la funzione di autorizzare e considerare la spesa in maniera più analitica e vincolante rispetto al bilancio di previsione non fa che responsabilizzare, da un lato, la Giunta e, dall'altro, collegare gli obiettivi proposti alle dotazioni dei responsabili: è quindi uno strumento di responsabilizzazione ambivalente, in relazione al quale, a mio sommesso avviso, dovrebbe essere tenuto fuori il revisore che non può essere giammai tirato per la giacchetta ....
Se è vero che il Peg può essere variato in itinere, sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio, tale variazione non dovrebbe comportare l'obbligo di espressione del revisore.
Non mi sembra che i principio contabili (tantomeno di programmazione) o l'articolo 169 del Tuel lo prevedano. Giusto o sbaglio? Cosa ne dite?
Peraltro, lo stesso art. 170 del Tuel non ha introdotto l'obbligatorietà del parere preventivo dei revisori nemmeno in riferimento al DUP, ma in questo caso, al più, si potrebbe ragionare (sull'obbligo o meno) considerato che la novella dell'articolo 239 del Tuel, che disciplina le competenze del revisore (ex Dl 174/2012) ha introdotto il parere sugli «strumenti di programmazione economico-finanziaria», oltre che sulla manovra di bilancio.
Insomma, chiedo di sapere se secondo voi il parere del revisore sul PEG è obbligatorio (a mio avviso no) e quando vada eventualmente fornito.
Grazie a tutti ed in primis ai bravissimi gestori del sito (siete grandi!).
Giovanna
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Re: Parere del revisore al PEG meramente facoltativo?

Messaggioda Paolo Gros » 09/11/2015, 9:14

Sulla base delle modifiche introdotte( dl 174/2014) gli organi di revisione devono ora esprimersi altresì: a) sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria; b) sulla verifica degli equilibri; c) sulle modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; d) sulle proposte di ricorso all'indebitamento; e) sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; f) sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; g) sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
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Re: Parere del revisore al PEG meramente facoltativo?

Messaggioda mariacomune » 09/11/2015, 10:46

Salve Dottore,
ho letto la Sua risposta e grazie mille. Orbene, se ho ben compreso ed interpretato, visto il richiamo normativo espresso, Lei identifica senz'altro il PEG con uno "strumento di programmazione economico finanziaria", ma ne siamo veramente sicuri?
Mi consenta di notare che autorevole dottrina (mi riferisco ad uno stimato Professore che ha scritto un articolo su il sole24ore nel 2012 dal titolo "Da definire meglio l'obbligo di pareri su Peg e servizi"), sembrava non esserne convinto, anzi poneva sottilmente un problema di vuoto normativo, ove si poneva un dubbio sul Peg, affermando testualmente: "Si tratta di uno strumento di programmazione o di gestione? Quando si dovrebbe dare il parere? I pareri si fanno sugli atti, ma qui l'unica delibera è di Giunta, ..."
Per l'effetto, se il Peg è un documento che riguarda più la gestione in senso stretto, il parere del revisore alla sua variazione non sarebbe dovuto.
A questo punto, occorre interrogarsi sul significato di "Strumenti di programmazione economico-finanziaria": quali sono? (il legislatore sembra tacere ...)
Secondo autorevole dottrina, tali strumenti sarebbero senz'altro quelli a contenuto economico-finanziario indicati nella lett. b) del c. 2 del citato art. 42 Tuel e gli atti di programmazione di competenza del Consiglio (che fanno scaturire effetti sulle previsioni annuali e pluriennali) e cioè:
— i piani finanziari;
— il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
— programmazione triennale del fabbisogno di personale;
— piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, c. 1 della legge n. 133/2008);
— piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 legge n. 244/07;
— tutti gli atti di programmazione di competenza del consiglio che, in generale, fanno scaturire effetti sulle previsioni annuali e pluriennali.
Al riguardo, però se si considera che nel bilancio di previsione vi possono essere degli allegati che ne formano parte integrante, si potrebbe richiedere il parere anche su tali atti ... perciò SI RITORNA AL PEG !!! Talchè Lei avrebbe di fatto ragione.
Il problema è però come sempre l'assenza di un intervento legislativo chiaro ed esaustivo. Ad ogni modo, io ritengo che la richiesta di parere sulla variazione al PEG non possa essere fatta se prima non c'è una delibera formale di Giunta già approvata. Giusto?
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Re: Parere del revisore al PEG meramente facoltativo?

Messaggioda Paolo Gros » 10/11/2015, 9:03

per la verita' io non ho identificato proprio nulla come programmazione ho semplicemnte evidenziato il rpoblema in neretto proprio perche' molte sono le correnti di pensiero e non ultima quella espressa nel tuo post che peraltro, condivido
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