Ci è pervenuta questa richiesta di chiarimenti in merito alla fattibilità di utilizzo delle somme inerenti al taglio delle indennità di funzione che potrebbero confluire ed essere così utilizzate.
1)....direttamente e quindi, con relativo prelievo alla fonte, previa rinuncia individuale da parte dei singoli amministratori (riferite alla persona fisica e non alla carica) da recepire con apposita determinazione gestionale. Quanto rappresentato, dal punto di vista giuridico stricto sensu, si configura come un atto di rinuncia al credito che per sua natura è un diritto disponibile. Le somme derivanti da siffatta rinuncia però, sono soggette al vincolo di indisponibilità (a norma dell' art. 82 TUEL) nel senso che la rinuncia avviene senza poter decidere sulla sua futura diversa collocazione in bilancio, ossia senza poter incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme non erogate, le quali «restano acquisite al bilancio come economie di spesa», il tutto in piena coerenza con le regole della finanza pubblica e della contabilità generale (cfr. parere n. 98 del 12 novembre 2020, sez. controllo Liguria della Corte dei Conti e parere n. 177 del 25 maggio 2023, sez. controllo Campania della Corte dei Conti).
In termini più concreti, questo si traduce in ulteriori somme di denaro per le casse Comunali, infatti le economie di spesa de qua, concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'art. 186 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 ed essendo queste somme "quota libera" possono essere utilizzate anche se non prioritariamente, per finanziare le "spese correnti a carattere non permanente" ricorrendo ad un provvedimento di variazione di bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 187 comma 2, lettera d) dello stesso decreto legislativo.
Resta beninteso sempre la possibilità di ricorrere alla variazione d'urgenza di cui all'art. 175 comma 4, opportunamente motivata.
2).....oppure in alternativa indirettamente e successivamente con versamento spontaneo su fondo di emergenza all'uopo costituito e utilizzato per le tutte le relative finalità socio-assistenziali di tipo integrativo-complementare, da rendicontare separatamente e almeno una volta all'anno.
Siffatto relativo versamento spontaneo, invece, si configura come un atto di liberalità, in ossequio ad una precisa nonché preordinata volontà soggettivistica, pertanto non contraria ad alcuna norma di rango superiore ed altresì, sottratta ad una qualsiasi forma di sindacato amministrativo sia di legittimità che di merito. In questo caso invece le somme sarebbero prontamente utilizzabili per le finalità ivi dedicate.
Si richiede un parere sulla fattibilità tecnica-contabile.
Grazie