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Verifica di cassa al 30/09 con revisore scaduto

MessaggioInviato: 25/10/2021, 17:38
da Kommissar Keller
Il nostro revisore unico (Unione di comuni) è scaduto il 31 luglio e con la proroga di 45 giorni è arrivato al 15 settembre. Nel frattempo il nuovo revisore è stato sorteggiato in prefettura, ma la nomina da parte del Consiglio è arrivata soltanto il 2 ottobre. Ora, per quanto riguarda la verifica di cassa al 30/09, il revisore uscente si dice disposto a farla al massimo fino al 15 settembre, il nuovo revisore dice invece che lui non la può fare.
In che modo noi possiamo fare la verifica di cassa del terzo trimestre?
Grazie.

Re: Verifica di cassa al 30/09 con revisore scaduto

MessaggioInviato: 15/03/2022, 23:05
da raffaelegranitto
Kommissar Keller ha scritto:Il nostro revisore unico (Unione di comuni) è scaduto il 31 luglio e con la proroga di 45 giorni è arrivato al 15 settembre. Nel frattempo il nuovo revisore è stato sorteggiato in prefettura, ma la nomina da parte del Consiglio è arrivata soltanto il 2 ottobre. Ora, per quanto riguarda la verifica di cassa al 30/09, il revisore uscente si dice disposto a farla al massimo fino al 15 settembre, il nuovo revisore dice invece che lui non la può fare.
In che modo noi possiamo fare la verifica di cassa del terzo trimestre?
Grazie.

La verifica al 30.09. va fatta dal nuovo revisore.
Raffaele Granitto

Re: Verifica di cassa al 30/09 con revisore scaduto

MessaggioInviato: 16/03/2022, 11:37
da Kommissar Keller
Alla fine vista l'irremovibilità dei due revisori abbiamo fatto una verifica di cassa al 15/09 con il vecchio revisore, mentre il nuovo revisore ha fatto la verifica di cassa al 31/12 partendo dal 16/09.

Re: Verifica di cassa al 30/09 con revisore scaduto

MessaggioInviato: 16/03/2022, 14:35
da raffaelegranitto
Kommissar Keller ha scritto:Alla fine vista l'irremovibilità dei due revisori abbiamo fatto una verifica di cassa al 15/09 con il vecchio revisore, mentre il nuovo revisore ha fatto la verifica di cassa al 31/12 partendo dal 16/09.

L'eventuale inadempimento del revisore uscente deve essere sanato dal revisore subentrante. Corte di Conti del Molise deliberazione 53/2021. Nella fattispecie l'adempimento non era ancora scaduto (30.09). Alla scadenza del mandato - tre anni dalla data di esecutività della delibera - l'organo di revisione può continuare la propria attività per non più di 45 giorni - DL 293/94 art. 6 - Decorso tale termine L'organo decade ed eventuali atti adottati sono nulli,
Raffaele Granitto