Il Viminale conferma la proroga al 15 aprile 2020 dei revisori in essere.
COMUNICATO DEL 27 MARZO 2020
OGGETTO: Sospensione termini dei procedimenti amministrativi -
Articolo 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020. Nomina
organo di revisione contabile degli enti locali.
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha disposto, tra le varie
misure, una serie di sospensioni e di proroghe dei termini amministrativo-contabili (articoli 103 e 107).
Si fa riferimento all’articolo 103, relativo ai procedimenti amministrativi in
scadenza tra il periodo 23 febbraio 2020 – 15 aprile 2020.
Considerata la situazione di emergenza epidemiologica, il computo dei termini,
ordinatori, perentori, propedeutici, endo-procedimentali, finali ed esecutivi, di
procedimenti amministrativi sia ad istanza di parte che d’ufficio, è sospeso nel
periodo decorrente dal 23 febbraio al 15 aprile.
Pertanto, il termine riprende a decorrere successivamente la data del 15 aprile
2020 e si somma al tempo decorso precedentemente la data del 23 febbraio
2020.
In relazione ai procedimenti inerenti l’estrazione e la nomina dell’organo di
revisione contabile degli enti locali, in virtù della disposizione dell’articolo 235
del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla durata del medesimo organo e
sull’eventuale prorogatio per 45 giorni, si ritiene opportuno stabilire che, allo
scadere del periodo di prorogatio, se l’ente locale, per comprovati motivi, non
abbia ancora provveduto al rinnovo del proprio organo di revisione, l’incarico
del revisore in scadenza è prorogato fino al 15 aprile 2020.
Ma se ancora non vi è la proroga e il C.C. non può essere convocato, il revisore è confermato o cessa l'incarico?