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marca da bollo

MessaggioInviato: 26/10/2015, 18:38
da FedroIlGrande
quali sanzioni ci sono per tardiva marca da bollo su autorizzazione ormai rilasciata?
Chi deve pagarla: il contribuente o il funzionario che l'ha emessa?
E se se nessuno la paga come si deve fare: si segnala all'agenzia delle entrate?
L'autorizzazione è valida ed efficace anche senza marca ?

Re: marca da bollo

MessaggioInviato: 26/10/2015, 21:32
da themis
Il contribuente ma il funzionario ha l'obbligo della segnalazione all'AdE. Un paio di anni fal'AdE ha inviato una comunicazione a tutti i Comuni con le istruzioni.

Per me l'autorizzazione è comunque valida ma, ripeto, il funzionario DEVE segnalare poi l'AdE invierà la sanzione al titolare del titolo auitorizzatorio

DPR 642/1972
Art. 25.
Omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa o
infedele dichiarazione di conguaglio.

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.

3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta. (2)