indennità di vigilanza

indennità di vigilanza

Messaggioda silvano1956 » 06/05/2015, 10:22

Ad un agente di P.L. che ha preso servizio a seguito di mobilità dal comune "y" nel nostro comune "x" è stata attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza con la seguente dicitura: Vista la lettera con la quale il Sindaco del Comune x ha comunicato che il sig. .. nominato agente della polizia locale ed in possesso della qualifica di agente di P.S. presso il Comune y è stato trasferito per mobilità presso quel comune prende atto che il sig.... già agente di P.S. presso il comune y è stato trasferito a seguito di mobilità al comune x. Per l'effetto la qualifica di agente di P.S. rilasciata al medesimo varrà nell'ambito della circoscrizione territoriale del comune x.
Si chiede da quale momento va attribuita la specifica indennità relativa alla nomina di agente di P.S. in quanto sorge la seguente diatriba: i vigili sostengono che non c'è stata interruzione ma continuità nel possesso dei requisiti e della qualifica, e quindi l'indennità va attribuita dal primo giorno di entrata in servizio nel nostro ente. A quanto mi risulta invece l'indennità segue la nomina che, anche se è stata fatta sulla base di una situazione pregressa e non già su un nuovo accertamento dei requisiti necessari, ha validità dalla data del decreto che è successiva a quella dell'entrata in servizio di un paio di mesi. A sostegno di quest'ultima ipotesi 2 specifiche: l'indennità è attribuita per l'esercizio delle funzioni le quali, in assenza di decreto prefettizio, non potrebbero essere state legittimamente effettuate. In aggiunta il prefetto utilizza il futuro nel decreto: "Per l'effetto la qualifica di agente di P.S. rilasciata al medesimo varrà nell'ambito della circoscrizione territoriale del comune x" per cui sembra voler intendere,come momento di inizio dello status, quello immediatamente successivo all'emissione e conseguente applicazione del decreto.
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Re: indennità di vigilanza

Messaggioda Paolo Gros » 06/05/2015, 12:35

poiche' su tratta di mobilita' quindi di cessione del contratto ...non c'è stata interruzione ma continuità nel possesso dei requisiti e della qualifica, e quindi l'indennità va attribuita dal primo giorno di entrata in servizio
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Re: indennità di vigilanza

Messaggioda carlomagno » 07/05/2015, 10:14

esatto il ministero dell interno (organo competente) ha emanato anche una circolare indicando che non va fatto nuova richiesta o nuovo decreto ma va fatta una semplice comunicazione da parte dell ente. (in decreto rimane quello in origine).
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Re: indennità di vigilanza

Messaggioda carlomagno » 07/05/2015, 10:19

ti posto questo ..
Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Raccolta di pareri espressi dal Ministero in materia di Enti locali
• 15 - Personale Enti Locali: altre qualifiche
• 05 - Personale area di vigilanza
10/02/2010 - Determinazione misura indennità vigilanza spettante a due agenti polizia
municipale, uno con riconoscimento qualità agente p.s. (decreto gennaio 2009) secondo
transitato ente per mobilità da altra amministrazione provinciale, già in possesso citata
qualità.
Un comune ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla corretta determinazione della misura dell’indennità di
vigilanza spettante a due agenti di polizia municipale, uno dei quali ha avuto il riconoscimento della qualità di
agente di p.s. con decreto pubblicato nel gennaio 2009, mentre l’altro è pervenuto all’ente per mobilità da
altra amministrazione provinciale, ed era già in possesso della citata qualità. In particolare, è stato chiesto se
per la corresponsione nella misura intera dell’indennità in parola, nel primo caso si debba considerare anche
il periodo intercorrente tra il momento della richiesta al Prefetto e l’effettivo conferimento della qualità di p.s.
e, nel secondo caso se debba essere formulata una nuova richiesta di conferimento al Prefetto competente
per territorio.
Al riguardo, su concorde avviso espresso dal Dipartimento di P.S. opportunamente interessato della
questione, si precisa che il conferimento della qualità di agente di P.S. agli addetti alla polizia municipale da
parte del Prefetto, si configura come atto di accertamento costitutivo in ordine alla sussistenza dei requisiti
previsti dall’art. 5, comma 2 della legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale n. 65/1986, mentre
l’atto di comunicazione da parte del Sindaco dei nominativi del personale interessato cui conferire, in
presenza dei suddetti requisiti, la predetta qualità si configura come atto dovuto. Il comma 3 del medesimo
articolo, stabilisce che il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di p.s. nei
confronti degli operatori della polizia municipale, quando accerti il venir meno di alcuno dei requisiti citati.
In forza di tali norme risalta il carattere vincolato della potestà prefettizia connesso sia all’adozione del
provvedimento di riconoscimento della qualifica di agente di p.s. per il personale in argomento, sia per quel
che riguarda la revoca della stessa.
Per quanto sopra, si deve ritenere che l’attribuzione dell’indennità di vigilanza nella misura intera debba
necessariamente decorrere dal momento del conferimento da parte del Prefetto della qualità di agente di
p.s., conferimento che consentirà al personale interessato l’effettivo svolgimento di tutte le funzioni di cui
all’art. 5 della legge n. 65/1986.
Una volta attribuita la citata qualità la stessa entra a far parte dello status del dipendente e può essere
revocata solo nel caso di perdita dei requisiti prescritti. Per tale motivo, non si ritiene si debba procedere alla
richiesta di un nuovo conferimento nei confronti del dipendente transitato per mobilità e già in possesso della
qualità di agente di p.s., mentre si ritiene opportuna la comunicazione dell’avvenuto passaggio al Prefetto
competente.
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