Risarcimento per demansionamento PL a messo – Responsabilità

Risarcimento per demansionamento PL a messo – Responsabilità

Messaggioda CCC » 08/06/2025, 21:53

Risarcimento per demansionamento PL a messo – Responsabilità del Comandante

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N. 183/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Con l’atto di citazione in esame la Procura regionale ha convenuto in giudizio i nominati per sentirli condannare “al pagamento, a favore dell’Erario, della somma di €
43.314,33”

Nel merito dei fatti, dalle allegazioni processuali risulta che in data 31 marzo 2005, perveniva alla Procura un esposto, a firma del sig. D. D., relativo all'illegittimo demansionamento del medesimo, che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di Agente di
Polizia Municipale cat. C1 presso il Comune di O.. Stando al contenuto dell'esposto, poi confermato all'esito dell'indagine istruttoria, gli eventi hanno evidenziato quanto segue.
Con decreto n. 33057 del 3 settembre 2004, il Sindaco del Comune di O., R. D. V., in considerazione del fatto che un dipendente incaricato delle mansioni di messo
notificatore stava effettuando un periodo di ferie e che all'unico altro addetto a tale servizio era stato accordato il trasferimento presso altro ente, attribuiva
la qualifica di "messo di notificazione" al sig. D. D., in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale delle stesso Comune, al fine di garantire la continuità del servizio di notificazione.
Con decreto n. 33871 del 10 settembre 2004, inoltre, il Sindaco disponeva che il personale assegnato al servizio notifiche svolgesse tale attività in abiti civili e non
armato, invitando il Comandante della Polizia Municipale - Dirigente del V° settore, D. M. , a farsi riconsegnare l'arma, le munizioni e le manette in dotazione ai dipendenti assegnati al servizio notifiche.
In pari data, il predetto Comandante, con disposizione di servizio RIS598, provvedeva ad assegnare al servizio di notificazione il sig. D. D., con effetto immediato,
invitandolo altresì a consegnare quanto sopra elencato.

(…)

All'esito del giudizio, il Tribunale di Grosseto – Sezione Lavoro emetteva la sentenza n. 138 del 16 ottobre 2013, condannando il Comune al pagamento, in favore del
Dini, della somma complessiva di € 28.062,00 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento e mobbing, oltre alle spese di lite e alle spese di CTU.
Il Comune, per far fronte a tale risarcimento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26 novembre 2013, provvedeva al riconoscimento di un debito fuori bilancio, per un importo pari a € 43.314,33 ed all'emissione del relativo mandato di pagamento
Successivamente il Comune, con deliberazione della Giunta n. 392 del 17 dicembre 2013, decideva di ricorrere in appello nei confronti della decisione del Tribunale di
Grosseto, appello deciso dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze con sentenza n.299/2015, deposita agli atti del fascicolo in data odierna.
Tale sentenza confermava la spettanza del risarcimento, con esclusione della sola posta di €. 5.850,00 relativa al danno patrimoniale alla professionalità.
(…)
1. In primo luogo è indubitabile che all’epoca degli eventi le parti convenute nella loro qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di O. e Dirigente del Settore V°
dello stesso Comune, erano direttamente legate all’Amministrazioni da un rapporto funzionale di servizio e pacificamente soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.
2. Altrettanto evidente è il nesso causale tra la condotta delle parti convenute e l’evento dannoso, consistente nell'effettivo pagamento da parte del Comune di somme erogate a favore di un dipendente comunale, a seguito della sentenza che ha sancito il suo diritto al risarcimento.
(…)
3. Circa il comportamento delle parti convenute occorre, pertanto, esaminare l’ulteriore elemento della configurabilità o meno di una condotta connotata da dolo o colpa grave.
3.1. Al riguardo, diversamente dalla prospettazione attorea, il Collegio non ritiene che l’operato del Sindaco sia assimilabile a quello del Comandante della Polizia Municipale.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107, terzo comma lett. e) del D.Lgs. n.267/2000 gli atti di amministrazione e gestione del personale sono attribuiti ai Dirigenti mentre ex primo comma i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, nella specie il Sindaco.
In effetti il Sindaco, in data 3 settembre 2004, preso atto della situazione di organico del settore notifiche, si è limitato ad attribuire la qualifica di “messo di notificazione” a più soggetti (quattro) proprio perché a rotazione potessero provvedere alla sostituzione del dipendente non più in organico.
(…)
3.2. Venendo alla posizione del Comandante la Polizia municipale M. la stessa è foriera dal danno di cui trattasi.
Come evidenziato nei passaggi delle sentenze di primo e secondo grado, il Comandante nell’ambito della gestione del personale a lui demandata ha posto in essere atti che, a prescindere dalle chiare valutazioni del Giudice del Lavoro, integrano non solo il fenomeno del demansionamento e del mobbing ma anche un censurabile esercizio della funzione amministrazione
(…)
CONDANNA
il convenuto D. M. al pagamento, in favore del Comune di O. (GR), dell’importo omnicomprensivo di euro 30.000,00 (trentamila/00).
CCC
 
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