Gli appartenenti ad un Servizio Autonomo di Polizia Locale effettuano lavoro in turno dal lunedì al sabato, ciascuno per complessive 36 ore, con i seguenti orari 1° turno: 7,30 -13,30 – 2° turno: 13,30 -19,30.
Premesso che in base al vigente Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Locale è disposto che:
l’orario individuale di lavoro del personale e l’orario del servizio di Polizia Locale è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale nazionale è stabilito da accordi sindacali con l’Amministrazione?
quando ricorrono necessità imprevedibili e contingenti, per attività d’istituto, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato e in turni diversi da quelli ordinari?
nel caso di manifestazioni (feste patronali, sagre) per le quali non sussiste certo l’imprevedibilità ma di sicuro l’esigenza di prevedere servizi, a tutela circolazione stradale per lo più serali e/o festivi, se è possibile modificare i turni strutturandone ad esempio uno dalle ore 18 alle ore 24 in sostituzione di quello ordinario pomeridiano dalle ore 13,30 alle ore 19,30.
Faccio rilevare che il ricorso al lavoro straordinario, con adesione su base volontaria, non ha trovato alcun riscontro da parte del personale. Seppure sia noto che l’orario di servizio debba essere funzionale alle esigenze di servizio si chiede dal punto di vista formale e gestionale quali atti debbano essere predisposti prima di ogni eventuale modifica del turno (occorre contrattare con le organizzazioni sindacali? Oppure è sufficiente comunicarlo?).
Tenendo conto che il servizio di polizia locale (con oltre 7 addetti) è strutturato con un Comandante titolare di posizione organizzativa ma con un dirigente amministrativo, chi deve adottare l’atto di modifica del turno? E’ necessario anche un atto d’indirizzo politico?