da Pacman.fc » 24/08/2020, 15:30
Certo che puoi, anzi devi.
Il fermo amministrativo è una sanzione accessoria, che per il 210 si applica di diritto.
Tra l'altro, detta sanzione accessoria, riguarda il veicolo, indipendentemente da chi era il conducente, che comunque dovrà comunicarlo, ai sensi del 126 bis.
Esiste una circolare datata ma ancora valida.
Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL
PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi
Prot. M/2413-25 Roma, 20 settembre 2000
OGGETTO: Sanzione accessoria del “fermo amministrativo” del veicolo – Modalità di
applicazione in casi particolari. Quesito.
Sono state chieste notizie in merito alla possibilità di applicare il fermo amministrativo del
veicolo nel caso in cui l’accertamento delle violazioni avvenga d’ufficio a seguito della
richiesta di esibizione dei documenti a norma dell’art. 180 del C.d.s..
In proposito si osserva quanto segue.
Ai sensi dell’art. 214 C.d.s., quando è prevista la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, l’organo di polizia stradale provvede a far cessare la circolazione
e a far custodire il mezzo solo dopo aver accertato la relativa violazione.
Non pare quindi che possano sorgere dubbi interpretativi in merito alla applicazione della
sanzione accessoria di che trattasi anche nel caso in cui l’accertamento dell’infrazione
avvenga in un momento successivo a quello della commissione della violazione.
Pertanto, quando il veicolo si trovi in luogo distante da quello della commessa violazione, si
ritiene che – in adesione ai principi di economicità e razionalità dell’azione amministrativa –
l’organo accertatore, disposto il fermo amministrativo del mezzo, possa autonomamente
valutare la possibilità di interessare il Comando di Polizia Municipale del luogo di residenza
o di domicilio del proprietario del bene affinché lo stesso provveda, in loco, all’esecuzione
dell’atto in argomento, ricoverando il veicolo in apposito luogo di custodia e curando che la
sua restituzione al proprietario avvenga solo dopo il pagamento delle spese al titolare della
depositeria.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(Maffei)