da Paolo Gros » 09/03/2015, 8:52
si osserva che l'art. 16, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 151 del 2001, pone un espresso divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall'art. 20 del medesimo decreto (flessibilità congedo di maternità). Pertanto, è dalla predetta data che inizia a decorrere il congedo di maternità, con la corresponsione della relativa indennità.
A mente di quanto disposto poi dall'art. 24, comma 1, del citato decreto, l'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine apposto nel contratto di lavoro, per le lavoratrici assunte a tempo determinato.