Ebbrezza lieve e sinistro stradale

Ebbrezza lieve e sinistro stradale

Messaggioda AL FRED » 03/08/2018, 21:41

Buongiorno,
l'articolo 186 prevede che le sanzioni sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.

Quanto sopra si applica anche se il motociclista cade da solo senza coinvolgere altri veicoli… e probabilmente la caduta è dovuta ad un calo glicemico, trattandosi di persona diabetica?

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

http://www.semaforo-verde.it/Prontuario ... fault.aspx

Articolo 186, comma 2 lettera a
Articolo 186, comma 2-bis
Circolava alla guida del veicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche, con valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l *** RESPONSABILE D'INCIDENTE STRADALE ***

[color=#FF4000]Sanzioni accessorie
- Sospensione della patente o CIG da sei a dodici mesi

Note operative
* Competenza del Prefetto.
* La prova etilometrica può essere effettuata solo a carico del conducente del veicolo
* La nomina del difensore deve essere effettuata solo se entrambe le prove sono positive.
* Autovetture:
Se trasgressore non è il proprietario affidare il veicolo a terzi oppure chiedere carro ACI
Se trasgressore è anche il proprietario: si applica fermo amministrativo di gg 180 ai sensi dell'articolo 214 cds. Affidare il veicolo o in caso di rifiuto immettere in deposito mediante custode-acquirente
* Motocicli e ciclomotori:
Se trasgressore non è il proprietario affidare il veicolo a terzi oppure chiedere carro ACI
Se trasgressore è anche il proprietario: si applica fermo amministrativo di gg 180 ai sensi dell'articolo 214 cds. Immettere in deposito mediante custode-acquirente per i primi 30 giorni, poi possibile affidare il veicolo.
Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 1.062,00
ore notturne: 1.062,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: non consentita
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: non consentita
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
20 Punti (conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
10 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)[/color]



--

Articolo 202. Pagamento in misura ridotta.

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
AL FRED
 
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