CCNL aggiornato

CCNL aggiornato

Messaggioda nebbia » 26/02/2015, 22:36

Salve a tutti,
una cortesia: sto cercando l'ultimo ccnl aggiornato.
Colgo l'occasione per chiedere quanto un agente di polizia locale dovrebbe di base guadagnare nell'arco di un anno,
Grazie
nebbia
 
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Re: CCNL aggiornato

Messaggioda Paolo Gros » 27/02/2015, 8:37

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Re: CCNL aggiornato

Messaggioda nebbia » 01/03/2015, 17:00

Grazie Paolo,
gentilissimo come sempre.
chiedo cortesemente se riesci a segnalarmi il ccnl specifico polizia locale.
Grazie
nebbia
 
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Re: CCNL aggiornato

Messaggioda Paolo Gros » 02/03/2015, 8:56

il ccnl specifico polizia locale.

beh non esiste , ii compnenti della polizia locale sono inseriti nei contratti EELL ...da sempre
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Re: CCNL aggiornato

Messaggioda nebbia » 04/03/2015, 11:44

chiedo gentilmente se quacuno dispone di una specchio/tabella riepilogativa, con le varie voci che compongono lo stipendio agente polizia locale categoria c1 e come calcolare il rateo di tredicesima. possibilmente con eventuali articoli di riferimenti normativi. grazie
nebbia
 
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Re: CCNL aggiornato

Messaggioda Paolo Gros » 04/03/2015, 11:51

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09/05/2006
CCNL economico 2004 – 2005
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Allegati: Scarica questo file (CCNL 2004-2005 comparto 9.5.2006_con dich.pdf)CCNL 2004-2005 comparto 9.5.2006_con dich.pdf 252 Kb



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005



In data 9 maggio 2006, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:

ARAN:

nella persona del Presidente Consigliere Raffaele Perna firmato
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL FP firmato CGIL firmato
CISL FPS firmato CISL firmato
UIL FPL firmato UIL firmato

Coordinamento Sindacale

Autonomo
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) firmato CISAL firmato
DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE (“Snalcc-Fenal-Sulpm”) firmato CONFSAL firmato





Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Regioni e Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005



INDICE

TITOLO I - PARTE ECONOMICA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza

CAPO II - IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 2 - Stipendi tabellari

Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi

Art. 4 - Incrementi delle risorse decentrate

Art. 5 - Tredicesima mensilità

Art. 6 - Personale incaricato di posizioni organizzative

Art. 7 - Compensi per particolari responsabilità

Art. 8 - Disposizioni per il personale delle categorie A e B

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 9 - Disposizioni in materia di inquadramento economico del personale

Art. 10 - Nozione di retribuzione

Art. 11 - Incarico di vice-segretario

Art. 12 - Termini di preavviso

Art. 13 - Disposizioni in materia di buoni pasto

Art.14 - Norma programmatica

Dichiarazione congiunta n. 1

Dichiarazione congiunta n. 2

Dichiarazione congiunta n. 3

Dichiarazione congiunta n. 4





TITOLO I - PARTE ECONOMICA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Il presente contratto collettivo si applica al personale dipendente da tutti gli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali - esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, in servizio alla data dell'1.1.2004 o assunto successivamente.

2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.



CAPO II - IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 2 - Stipendi tabellari

1. Lo stipendio tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella A allegata al CCNL del 22.1.2004, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.

2. A seguito dell’applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui dello stipendio tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati a regime, con decorrenza dal 31.12.2005, secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C.

3. Sono confermati: la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell’art. 3 del CCNL del 5.10.2001, con le modifiche introdotte dall’art. 43 del CCNL del 22.1.2004, e dell’art. 5 del presente CCNL, la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, nonché gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compreso quello previsto dall’art.29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004.



Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica, relativa al biennio 2004 - 2005, gli incrementi di cui all’art. 2, comma 1, e all’allegata tabella A hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL dell'1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000, gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 2 comma 1, e nella allegata tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.



Art. 4 - Incrementi delle risorse decentrate

1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006 le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;

b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal 31.12 2005 ed a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 fino ad un massimo dello 0,7 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

4. Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Camere di Commercio incrementano, con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%;

b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 26%.

5. Le Regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 35%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 35%, incrementano, con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, fino ad un massimo dello 0,7% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. Con il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 saranno individuati specifici parametri finanziari anche per gli enti del presente comma.

7. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

8. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2005.



Art. 5 - Tredicesima mensilità

1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.

2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

3. Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

4. Ai fini del computo dell’ammontare della tredicesima mensilità, sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione in misura intera o ridotta.

5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno e nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio.

6. Per il personale titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e dell’art.10 del CCNL del 22.1.2004, nel caso di conferimento di incarico in corso d’anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell’incarico.

7. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell'art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.

8. I ratei giornalieri della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.

9. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternità, trovano applicazione le regole stabilite nel D.Lgs.n.151/2001; i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina dell’art.17, commi 5 e 6, del CCNL del 14.9.2000.

10. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

11. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità nei casi in cui ricadano all’interno dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la computabilità, ai sensi del comma 8.

12. La presente disciplina trova applicazione a far data dal 31.12.2006; da tale data sono disapplicate le disposizioni dell’art.3 del CCNL del 5.10.2001, con le modifiche introdotte dall’art. 43 del CCNL del 22.1.2004.
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Re: CCNL aggiornato

Messaggioda nebbia » 04/03/2015, 20:49

è possibile inserire un immagine?
Grazie
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