Giorgia83 ha scritto:Nessuno che mi da una risposta?????
ritengo che debba essere riconosciuta. Ho evidenziato cosa in proposito dice l'ARAN:
L’indennità di vigilanza va corrisposta per intero ai dipendenti della polizia municipale aventi diritto, anche se questi hanno un contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale a 18 ore settimanali? Oppure la stessa deve essere rapportata all’orario di lavoro?
Sul punto del riconoscimento dell’indennità di vigilanza al personale della polizia municipale,
con contratto a termine e in regime di tempo parziale, si precisa quanto segue.
Secondo quanto espressamente stabilito dall’art.7, comma 10, del CCNL del 14.9.2000 al
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del restante personale, fatte salve le disposizioni particolari tassativamente previste dallo stesso articolo. Pertanto, non vi sono ostacoli giuridici all’attribuzione dell’indennità in oggetto (ove spettante secondo la disciplina di cui al’art. 37, comma 1 , lett. b) del CCNL del 6/7/1995) anche ai dipendenti a tempo determinato..
L’art. 6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000, stabilisce che, in materia di trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, trova applicazione il principio generale del riproporzionamento dello stesso in relazione alla durata della prestazione lavorativa, tale regola riguarda tutte le competenze fisse e periodiche.
A tal principio di proporzionalità fanno eccezione solo i trattamenti accessori legati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, (le ipotesi tipiche della produttività collettiva o individuale) nonché gli altri compensi comunque non collegati alla durata della prestazione lavorativa, come tutti quelli destinati a remunerare le particolari modalità della prestazione o la loro gravosità o il disagio che comportano (art. 6, comma 10, del CCNL del 14.9.2000), secondo la disciplina prevista dai contratti decentrati integrativi.
Con riferimento al caso di specie, venendo in considerazione un rapporto di lavoro a termine e a tempo parziale, sulla base della ricostruzione normativa di cui sopra, si ritiene che anche l’indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni:
a)
debba essere riconosciuta anche al personale della polizia municipale assunto a termine;
b) la stessa, trattandosi di un rapporto a tempo parziale, non possa non essere riproporzionata;
c) un diverso comportamento sarebbe del tutto ingiustificato e irragionevole, anche in considerazione della circostanza, sicuramente evidente e percepibile, che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto ad un lavoratore a tempo pieno e che, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività e delle connesse responsabilità che giustificano l’erogazione del compenso di cui si tratta. In sostanza, si ritiene che sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività e quantificazione dell’emolumento.