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PROGRAMMAZIONE FERIE ANNUALI

MessaggioInviato: 18/01/2017, 12:12
da 6marco
Buongiorno, sarò conciso.
Quest'anno il nostro Comando ci impone di programmare, inderogabilmente, tutte le giornate di ferie spettanti per l'anno 2017 entro fine gennaio 2017.
Gradirei sapere se questa disposizione va contro le norme che disciplinano il diritto al godimento delle ferie?
Grazie

Re: PROGRAMMAZIONE FERIE ANNUALI

MessaggioInviato: 25/01/2017, 10:06
da Paolo Gros
Nel sistema complessivo delineato dal D.Lgs.n.165/2001, tutte le attività connesse all’amministrazione e gestione del personale sono rimesse all’autonoma valutazione e decisione degli Enti, con conseguente e piena assunzione di responsabilità in materia. Inoltre, già nella vigenza dell’originario testo del D.Lgs.n.29/1993, ma a maggior ragione dopo l'avvenuto completamento del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ad opera dei DD.Lgs.n.80/1998 e n.387/1998, l'attività di gestione del personale non costituisce più attività amministrativa e non richiede quindi determine amministrative o altri provvedimenti amministrativi. Essa, infatti, in base all'art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, rientra tra quelle ricondotte alla esclusiva competenza del dirigente ("del responsabile del servizio, in caso di enti privi di dirigenza") che vi provvede con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e, quindi, con atti di diritto privato. Nell’ambito di ciascun ente o amministrazione, quindi, compete al responsabile della struttura organizzativa presso la quale presta servizio il dipendente, secondo il disegno organizzativo definito nel regolamento di organizzazione dell’ente (art. 2 D.Lgs.n.165/2001 – art. 89 D.Lgs.n.267/2000), o alla diversa figura eventualmente individuata nello stesso regolamento, il compito di assicurare che le ferie rinviate per indifferibili esigenze di servizio siano fruite nel primo semestre dell’anno successivo, tenendo conto anche delle richieste del dipendente (ma si ricordi che in materia è sempre applicabile l’art. 2109, comma 2, del codice civile) oppure anche oltre detto termine, ove le esigenze di servizio abbiano impedito la fruizione delle ferie entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Pertanto, in caso di disfunzioni organizzative determinatesi a seguito della cattiva gestione dei poteri datoriali, tra cui rientrano sicuramente quelli di amministrazione del personale, anche con riferimento all’applicazione delle regole in materia di ferie, tradottesi in un danno, funzionale o anche patrimoniale per l’ente, il dirigente potrebbe essere chiamato a risponderne alla luce di quella responsabilità dirigenziale più volte richiamata dal D.Lgs.n.165/2001.