da carlomagno » 12/02/2015, 19:52
Costituzione della Repubblica italiana
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
QUELLE FISCALI LE FA LA GUARDIA DI FINANZA E QUELLE SANITARIE USLL COI PROPRIO PERSONALE......LA POLIZIA LOCALE PUO ESEGUIRLE COL MANDATO DEL GIUDICE O PUò ESSERE CHIAMATA AD ASSISTE A QUELLE ESEGUITE DALL USLL IL SINDACO CHIEDA A MEDICI COMPETENTI E NO ALLA PL O HAI SERVIZI SOCIALI LE ISPEZIONI SANITARIE CHE TRA ALTRO MANCO SONO COMPETENTI PER STABILIRE L INSALUBRITà