ex avcp ANAC - smart CIG lavori - modifiche CIG

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Messaggioda laura.z » 09/01/2015, 16:28

Buongiorno,
Problema per comune non capoluogo, funzione non conferita in unione, richiesta di smartCig:
è stato puntualmente inserito l'obbligo di scelta tra due flag che svincolano Anac dal non rispetto delle stazioni appaltanti delle disposizioni del DL 66.
Purtroppo è stata riferita indistintamente a tutte le tipologie contrattuali. Per i lavori si applicava da luglio?
Anche la modifica di smart Cig già presi (pertanto riferiti a contratti 2014) comporta tale limitazione (secondo me scorrettamente).
Il call center Anac riferisce che è necessario attenersi alle nuove regole...Devo aver perso qualche informazione essenziale (ho visto le tabelle riassuntive dell'Anci, ma non corrispondono alle possibilità che abbiamo a disposizione)
Grazie per eventuali buone o utili notizie
laura.z
 
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Re: ex avcp ANAC - smart CIG lavori - modifiche CIG

Messaggioda lucio guerra » 09/01/2015, 22:55

nota completa

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=1050

stralcio

Meritano un approfondimento specifico le modifiche che sono intervenute (con l'articolo 23 bis della nuova disciplina introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014) all’art. 33 del Codice degli appalti per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture , da parte di tutti i comuni non capoluogo di province (e non più soltanto i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) attraverso modalità di aggregazione: mentre il decreto legge 66/2014 prevedeva l’immediata operatività delle previsioni ivi stabilite, nel corso della conversione il legge 114/2014, i termini sono stati prorogati ed entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori.

L’art. 33 (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di Committenza) del d. lgs. 163/2006 come modificato da ultimo dalla legge 114/14 stabilisce al comma 3-bis che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Si stabilisce che, dal 1° gennaio 2015, L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora, come detto precedentemente, l’Autorità nazionale anticorruzione) non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Una deroga è prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (differentemente da quanto era stato previsto dal precedente decreto legge che inibiva questa possibilità).
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Re: ex avcp ANAC - smart CIG lavori - modifiche CIG

Messaggioda robespierre » 11/01/2015, 10:42

Norma che penalizza i piccoli comuni. Perche' esentare quelli sopra i 10000 abitanti e quelli in fusione? se funziona cosi bene dovrebbe valere per tutti.
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Re: ex avcp ANAC - smart CIG lavori - modifiche CIG

Messaggioda laura.z » 12/01/2015, 13:26

Grazie per la sollecitudine.
Quindi, per affidamenti autonomi di lavori di importo minore 40.000euro:
- dal 1 gennaio non può procedere il comune non capoluogo e con meno 10.000 ab.
- dal 1 luglio non può procedere il comune sopra i 10.000ab.
Mi sento come circondata da sabbie mobili. Indenne chi non farà nulla.
Resta la mia perplessità per l'impossibilità di aggiornare Cig già assunti nel 2014, (relativi a provvedimenti del 2014). A a riguardo attendo chiarimenti call center anac.
buon lavoro, grazie.
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Re: ex avcp ANAC - smart CIG lavori - modifiche CIG

Messaggioda ale » 12/01/2015, 14:29

laura.z ha scritto:Grazie per la sollecitudine.
Quindi, per affidamenti autonomi di lavori di importo minore 40.000euro:
- dal 1 gennaio non può procedere il comune non capoluogo e con meno 10.000 ab.
- dal 1 luglio non può procedere il comune sopra i 10.000ab.
Mi sento come circondata da sabbie mobili. Indenne chi non farà nulla.
Resta la mia perplessità per l'impossibilità di aggiornare Cig già assunti nel 2014, (relativi a provvedimenti del 2014). A a riguardo attendo chiarimenti call center anac.
buon lavoro, grazie.


mi pare che l'aggiornamento di cig ante 2015 non sia richiesta l'autocertificazione.... o meglio a video si vedono le due opzioni ma non sono obbligatorie
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Re: ex avcp ANAC - smart CIG lavori - modifiche CIG

Messaggioda lucio guerra » 12/01/2015, 15:55

art. 33 del Codice degli appalti per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture , da parte di tutti i comuni non capoluogo di province attraverso modalità di aggregazione

- dal 1º gennaio 2015 acquisizione di beni e servizi
- dal 1º luglio 2015 affidamento lavori


I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A./MEPA o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Dal 1° gennaio 2015, L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora, come detto precedentemente, l’Autorità nazionale anticorruzione) non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Una deroga è prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (differentemente da quanto era stato previsto dal precedente decreto legge che inibiva questa possibilità).
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Re: ex avcp ANAC - smart CIG lavori - modifiche CIG

Messaggioda ale » 12/01/2015, 16:23

lucio guerra ha scritto:art. 33 del Codice degli appalti per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture , da parte di tutti i comuni non capoluogo di province attraverso modalità di aggregazione

- dal 1º gennaio 2015 acquisizione di beni e servizi
- dal 1º luglio 2015 affidamento lavori


I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A./MEPA o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Dal 1° gennaio 2015, L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora, come detto precedentemente, l’Autorità nazionale anticorruzione) non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Una deroga è prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (differentemente da quanto era stato previsto dal precedente decreto legge che inibiva questa possibilità).



confermo che per una modifica ad un cig 2014 non è obbligatoria la selezione delle due opzioni
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Re: ex avcp ANAC - smart CIG lavori - modifiche CIG

Messaggioda laura.z » 12/01/2015, 17:22

Grazie infinite!
In effetti sono presenti le due opzioni, ma senza obbligo di compilazione... per testare se siamo attenti!
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Re: ex avcp ANAC - smart CIG lavori - modifiche CIG

Messaggioda ines » 28/01/2015, 9:40

pensa che a me, quando stacco uno smart cig non appare nessuna opzione. Ho sentito i Funzionari dell'ANAC ma non mi hanno saputo dire...... :|
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