Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha ribadito che “non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale. L'impresa infatti deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva” (sentenza n. 6/2016).
Dunque, in virtù di quanto sopra esposto, l’assenza del requisito del DURC positivo al momento della presentazione dell’offerta costituisce causa di esclusione dalla gara.
Si rende disponibile il testo integrale della sentenza:
http://www.studiosigaudo.com/wp-content/uploads/adu6.pdf