da rolan » 14/02/2015, 21:33
Dipende dall'importo del contratto. E' legittimo l'affidamento diretto se il servizio affidato è di importo inferiore a 40.000 euro, perché, qualora il regolamento dell'ente contempli tale tipologia di prestazione tra i servizi in economia, si può applicare l'art. 125, comma 10, dlgs. 163/2006 che prevede l 'ipotesi di “prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria”.
Poichè la norma prevede che la durata del contratto sia rapportata alla misura strettamente necessaria, il termine di un anno mi parrebbe però un termine irragionevolmente lungo, salvo specifica motivazione in merito.
Per importi oltre i 40.000 euro, la procedura negoziata (affidamento diretto) si può applicare solo in base agli artt. 56 e 57 del Codice.