rimborso contributo di costruzione

rimborso contributo di costruzione

Messaggioda libero_uno » 25/05/2015, 8:38

Buongiono a tutti, vorrei rihiedervi un parere in merito ad una richiesta di rimborso contributo di costruzione.
QUESITO:

- Rilascio concessione edilizia datato 13 gennaio 2003;
- Data consegna titolo abilitativo al committente 14 febbraio 2003;
- Comunicazione inzio lavori del committente datato 8 gennaio 2004;
- Richiesta rimborso contributo datato 01 luglio 2014 in quanto lavori non eseguiti;

Premesso che, vista la richiesta di rimborso la dichiarazione di inizo lavori del progettista e committente non è stata veritiera, è legittima la richesta di rimborso?
A mio parere no ( per prescrizione decennale - (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 13 giugno 2003, n. 3332)), ma il segretario del Comune invece pare orientato per il rimborso.
Grazie per l’aiuto.
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Re: rimborso contributo di costruzione

Messaggioda Paolo Gros » 25/05/2015, 8:41

no ( per prescrizione decennale - (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 13 giugno 2003, n. 3332)

se il segretario la pensa diversamente potrebbe anche firmare liquidazione e mandato di pagamento :?
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Re: rimborso contributo di costruzione

Messaggioda libero_uno » 25/05/2015, 9:22

grazie.
Il segretario dice che si sono senternze diverse ( recenti ) che avvallano il suo parere ..... hai riferimenti giuriprudenziali per caso?
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Re: rimborso contributo di costruzione

Messaggioda Paolo Gros » 25/05/2015, 9:27

come detto ...se il segretario la pensa diversamente potrebbe anche firmare liquidazione e mandato di pagamento
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Re: rimborso contributo di costruzione

Messaggioda lucio guerra » 25/05/2015, 9:42

non mi sembra ci sia decadenza

sentenza TAR Emilia Romagna n. 489/2013 ..... per stabilire l’intervenuta o meno prescrizione del credito Il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione trattato nella stessa decorre :

1) dalla data di scadenza del termine annuale di inizio lavori e conseguente mancato inizio degli stessi
2) ovvero dalla data di decadenza del titolo (3 anni dall'inizio lavori)

ricostruzione temporale

- Rilascio concessione edilizia datato 13 gennaio 2003;
- Data consegna titolo abilitativo al committente 14 febbraio 2003;
- Comunicazione inzio lavori del committente datato 8 gennaio 2004;
- Decadenza dei Titolo Abilitativo 8 gennaio 2007 (3 anni dall'inizio lavori)
- Richiesta rimborso contributo datato 01 luglio 2014 in quanto lavori non eseguiti (richiesta nei termini (entro 10 anni dal 8 gennaio 2007)

RICOSTRUZIONE NORMATIVA RESTITUZIONE ONERI

Analizziamo ora i casi di obbligatorietà, in capo alla Pubblica Amministrazione, della restituzione degli oneri incassati.

“Allorchè il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia pervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla P.A., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il contributo concessorio è, infatti, strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della
causa dell’originaria obbligazione di dare cosicchè l’importo versato va restituito; il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato parzialmente.” ( TAR Catania n. 159/2013).

Quattro ipotesi quindi:

- rinuncia ad eseguire le opere previste dal permesso di costruire: tale decisione deve essere espressamente dichiarata dal titolare del permesso contestualmente alla richiesta di restituzione;

- decadenza del titolo per scadenza dei termini iniziali o finali per l’esecuzione delle opere: si veda quanto sopra ricordato circa l’efficacia temporale del permesso di costruire; in questo caso la dichiarazione di decadenza può essere espressa dal titolare del permesso che, per esempio, a distanza di un anno dal rilascio senza avere chiesto proroga dei termini di inizio lavori, non ha più interesse a realizzare l’intervento, oppure con provvedimento della Pubblica Amministrazione;

- decadenza del titolo per il sopravvenire di previsioni urbanistiche introdotte dallo strumento urbanistico o da norme legislative o regolamentari contrastanti con le opere autorizzate e non ancora realizzate: in questo caso è la Pubblica Amministrazione in genere che, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del DPR 380, dichiara la decadenza del permesso
di costruire;

- parziale utilizzo del permesso di costruire: tale decisione spetta al titolare del diritto, che dovrà darne espressa comunicazione; sarà possibile la restituzione della quota del contributo di costruzione (quota parte degli oneri di urbanizzazione e quota parte del costo di costruzione) esclusivamente riferita alla porzione di costruzione non realizzata tramite una nuova rideterminazione dell’importo.

Sulla somma dovuta per la restituzione degli oneri, ai sensi degli articoli sopraccitati del codice civile, devono essere riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di restituzione degli stessi (data di protocollo della stessa).

DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE

Il termine di prescrizione per ottenere il rimborso da parte del titolare del permesso è decennale.

Alla stessa stregua, il diritto dell’amministrazione a sollecitare un pagamento non versato o a richiedere dei conguagli degli importi dovuti subisce lo stesso termine decennale di impugnazione, decorso il quale scatta la prescrizione.

La recente sentenza TAR Emilia Romagna n. 489/2013 (alla quale si rimanda per il caso semplice trattato) è entrata nel merito della questione relativa alla decorrenza del termine ordinario di prescrizione del diritto alla restituzione del contributo, nel caso specifico trattato nella sentenza, per stabilire l’intervenuta o meno prescrizione del credito. Il
termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione trattato nella stessa decorre dalla data di scadenza del termine annuale di inizio lavori e conseguente mancato inizio degli stessi, ovvero dalla data di decadenza del titolo.

Il diritto di credito del titolare di un permesso di costruire non usufruito decorre non dalla data di rilascio dello stesso ma dalla data in cui il soggetto titolato comunica all'Amministrazione la propria volontà alla rinuncia o dalla data di decadenza dello stesso eventualmente accertata con atto della P.A. per scadenza dei termini iniziali o finali oppure per l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che contrastano con lo stesso. Il diritto al rimborso può essere esercitato dalla data di decadenza del titolo abilitativo.

N.B.: altra questione è la contestazione che il titolare può promuovere per opporsi al calcolo effettuato per la determinazione degli oneri dovuti. Quando la controversia riguarda esclusivamente i parametri utilizzati dal Comune per effettuare il calcolo dell’importo dovuto, questa può essere promossa nell’ordinario termine di 60 giorni; tale
termine è di prassi riportato in tutti i modelli di Permesso di costruire.
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Re: rimborso contributo di costruzione

Messaggioda libero_uno » 25/05/2015, 10:17

quindi a tuo parere , avendo i committenti comunicato l'inizio dei lavori ( anche se non iniziati nella realtà) , il termini da cui conteggiare la prescrizione decennale parte a far data dal triennio della predetta comunizione di inizio lavori. ergo il contributo va restituito?
grazie
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Re: rimborso contributo di costruzione

Messaggioda Paolo Gros » 25/05/2015, 10:30

io non sono certo un avvocato ma chi e' piu' "saputo" di me...

http://www.avvocatogratis.it/gennaio-20 ... WLdKFKvPSg

poi fai ovviamente come credi poiche' mi pare che in qualche modo si vogliono le risposte che si intendono leggere
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Re: rimborso contributo di costruzione

Messaggioda lucio guerra » 25/05/2015, 12:32

mi sono limitato ad evidenziate una dei pronunciamenti più recenti ......sentenza ... TAR Emilia Romagna n. 489/2013.... che va nella direzione di considerare la decorrenza della prescrizione

1) dalla data di scadenza del termine annuale di inizio lavori e conseguente mancato inizio degli stessi
2) ovvero dalla data di decadenza del titolo (3 anni dall'inizio lavori)

poi come indicato anche da paolo.. ci sono altre sentenze che vanno in altra direzione

.....considerato che .........Il segretario dice che si sono senternze diverse ( recenti ) che avvallano il suo parere ..... hai riferimenti giuriprudenziali per caso......

ho riportato i riferimenti richiesti
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