da lucio guerra » 20/05/2015, 18:48
DELIBERA
- Il Consorzio Asmez e la società consortile Asmel a r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall’art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali, sulla base delle considerazioni contenute nella parte motivazionale del presente atto deliberativo;
- pertanto, la società consortile Asmel a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d. l. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito;
- conseguentemente, sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel;
- dà mandato all’Ufficio istruttore di inviare la presente deliberazione alla società consortile Asmel a r.l., all’ANACAP, all’ANCE, all’Osservatorio Regionale del Piemonte, alla Confindustria di Cuneo e al comune di Caggiano;
- si dispone l’invio della presente deliberazione all’Avvocatura Generale dello Stato.
Raffaele Cantone