Incentivi per la progettazione - art. 92 codice appalti

Incentivi per la progettazione - art. 92 codice appalti

Messaggioda Funtec06 » 23/03/2015, 17:10

Gli incentivi alla progettazione interna di cui all'art. 92 del codice degli appalti come vanno calcolati alla luce delle recenti disposizioni normative ed eliminazione dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo? Nel caso di progettazione esterna è prevista in qualche misura una forma di incentivazione per i dipendenti della PA che partecipano all'esecuzione del contratto? (es. RUP, Direttore Lavori (o Direttore dell'Esecuzione per servizi e forniture), altri collaboratori, ecc.)
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Re: Incentivi per la progettazione - art. 92 codice appalti

Messaggioda lucio guerra » 23/03/2015, 17:50

Art. 13-bis. (Fondi per la progettazione e l’innovazione)

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.
7-ter. L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d’asta offerto. Ai fini dell’applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.
7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo".
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Re: Incentivi per la progettazione - art. 92 codice appalti

Messaggioda Funtec06 » 23/03/2015, 18:46

Grazie per la velocità risposta.
Purtroppo nel mio ente il regolamento relativo alla somma incentivante risale al 2004 (precedente addirittura al 163/2006) quindi il tutto fa creare un po' di confusione.

In assenza di progettazione interna ne deduco che comunque il fondo va ripartito tra le altre figure presenti (RUP, Direttore dei lavori, ecc.). Giusto?

Nel caso di servizi e forniture invece è prevista una forma analoga? In effetti c'è sempre un RUP e il Direttore esecutivo svolge funzioni analoghe a quelle del Direttore dei lavori.

Come al solito la parte relativa ai lavori nel codice e nel regolamento è dettagliata mentre alla parte relativa a servizi e forniture è carente di molte indicazioni. Speriamo nel nuovo testo unico in elaborazione se mai uscirà.


lucio guerra ha scritto:Art. 13-bis. (Fondi per la progettazione e l’innovazione)

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.
7-ter. L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d’asta offerto. Ai fini dell’applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.
7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo".
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Re: Incentivi per la progettazione - art. 92 codice appalti

Messaggioda lucio guerra » 23/03/2015, 18:55

servizi e forniture non hanno alcun incentivo ...... e ci mancherebbe anche l'incentivo per acquisto o servizio

.. "7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro
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Re: Incentivi per la progettazione - art. 92 codice appalti

Messaggioda ELSE » 07/04/2015, 16:14

Mi fa molto piacere che ci sia una sezione dedicata all'Ufficio tecnico e ne approfitto per chiedere qualche chiarimento, con l'ufficio tecnico no riesco proprio ad andare d'accordo.

1) nel caso in cui i lavori anziché essere affidati in appalto vengono realizzati in economia e, quindi, il rup si occupa di acquisire i materiali e la manodopera per la realizzazione, l'incentivo di cui all'art. 92 Dlgs 163/2006 spetta?
2) nel quadro economico del progetto definitivo-esecutivo è stata prevista una certa somma da utilizzarsi ai fini dell'art. 92 Dlgs 163/2006 e poi in fase di liquidazione si è liquidato un importo superiore (nei limiti del 2% dell'importo posto a base di gara. E' ammissibile ciò e in che termini?
GRAZIE
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Re: Incentivi per la progettazione - art. 92 codice appalti

Messaggioda lucio guerra » 08/04/2015, 14:27

non ritengo spetti l'incentivo trattandosi di lavori in economia dove non vi è una procedura di gara di qualsiasi genere, ma solamente acquisto di materiali e manodopera

..importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro
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Re: Incentivi per la progettazione - art. 92 codice appalti

Messaggioda ELSE » 09/04/2015, 15:47

nel "mio" comune da anni e anni anche i lavori pubblici si eseguono in economia diretta nel quadro economico è previsto e corrisposto l'incentivo di cui all'art. 92 codice appalti al rup. La maggior parte di questi lavori sono finanziati con fondi erogati da altri enti (Regioni, stato ecc.) che ci danno tutti i soldi a seguito di rendiconto, e finora ci hanno erogato sempre tutto.
Lo so che il fatto che si faccia non vuol dire che sia lecito.
Se è come dite io sono seriamente preoccupato....

Riguardo a "importi posti a base di gara" per tali si sono considerati l'importo totale dei lavori e su questi si è calcolato il 20%. Uno dei miei dubbi è che in sede di approvazione del progetto definitivo-esecutivo nel relativo quadro economico si è indicato un certo importo come quota destinarsi all'incentivo di cui art. 92 (per es. € 9.500) poi in sede di liquidazione dell'incentivo di cui sopra questo è stato determinato per es. a € 9.700, restando nel limite del 2% dell'importo dei lavori.
E' possibile che si liquidi un importo superiore a quello approvato nell'ambito del progetto definitivo-esecutivo? (la spesa totale, grazie alle economie rientra nell'ambito del finanziamento)
Spero di essere stato chiaro e di meritarmi un ulteriore vostro gentile contributo
ELSE
 
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Re: Incentivi per la progettazione - art. 92 codice appalti

Messaggioda lucio guerra » 09/04/2015, 16:18

corrispondere un incentivo per realizzazione lavori in amministrazione diretta comporta una verifica della complessità di tali opere e come questi sono regolamentati dal regolamento comunale

in linea generale si ritiene discutibile il riconoscimento di incentivi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in assenza di elaborati progettuali e/o qualora la progettazione si limiti di fatto ad una stima sommaria e studi di fattibilità.

in conclusione va verificata e stabilita in sede regolamentare "la regola" per effetto della quale lavori eseguiti in amministrazione diretta, considerata la complessità e rilevanza progettuale, portano ad un corretto riconoscimento dell'incentivo

questa è solamente una mia opinione ... essendo tra l'altro un tecnico che anche di questo si occupa

L’esecuzione dei lavori in economia può avvenire:

- In amministrazione diretta;
- Per cottimi.

Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l’intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant’altro occorra, tutto in proprietà dell’Ente od in uso.

Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l’affidamento ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo od a misura.
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Re: Incentivi per la progettazione - art. 92 codice appalti

Messaggioda tarli » 20/07/2015, 16:49

Buongiorno, in mancanza del regolamento previsto dalle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014 è possibile comunque prevedere all'interno dell'opera il fondo incentivante nella misura massima del 2 per cento, salvo procedere alla liquidazione solamente dopo l'approvazione del regolamento?
Grazie
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Re: Incentivi per la progettazione - art. 92 codice appalti

Messaggioda lucio guerra » 20/07/2015, 17:29

Si
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