Secondo il Consiglio di Stato i principi della concorrenza e le garanzie di qualità dell’oggetto di gara possono essere rispettati anche se il contratto non è oneroso.
La questione è stata affrontata nella sentenza n. 4614/2017 depositata il 3 ottobre che ha ribaltato il pronunciamento del Tar Calabria del 2016, il quale aveva censurato la gara del comune di Catanzaro per il piano regolatore della città.
I giudici si sono pronunciati su due questioni strettamente legate:
La prima riguarda l’appalto a titolo gratuito. Si evidenzia l’equivalenza tra onerosità del contratto e serietà dell’offerta
La seconda esamina la possibilità o meno per la Pubblica Amministrazione di ottenere la qualità della prestazione anche in assenza dell’elemento prezzo, senza derogare ai principi di concorrenza.
Al link la sentenza: http://www.studiosigaudo.com/wp-content ... 4_2017.pdf