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provvedimenti di esclusione-pubblicazione verbali gara

MessaggioInviato: 16/05/2017, 11:58
da bobo74
Il secondo periodo dell'art. 29, comma 1, dispone che entro due giorni dalla sua adozione è pubblicato "il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico -professionali";
la norma precisa che la pubblicazione è finalizzata "a consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art.120 del codice del processo amministrativo".

Ciò posto, si chiede:
1. il provvedimento di esclusione va adottato con apposita determina del RUP o è sufficiente un avviso da pubblicare all'albo, nonchè trasmettere alle ditte interessate? E tale provvedimento va comunicato entro due giorni dalla data del verbale di riferimento o dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione provvisoria?

2.i verbali che si andranno a redigere giornalmente devono essere pubblicati all'albo online:
- entro due giorni dalla loro sottoscrizione;
- solo a seguito della conclusione delle procedure di gara e la trasmissione dei verbali al RUP per la proposta di aggiudicazione provvisoria.

Re: provvedimenti di esclusione-pubblicazione verbali gara

MessaggioInviato: 16/05/2017, 13:19
da lucio guerra
1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.