Autorizzaz. paesaggistica: esonero e procedura semplificata

Autorizzaz. paesaggistica: esonero e procedura semplificata

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 09/05/2017, 19:26

Con la circolare n. 15/2017 il Mibac ha fornito le prime indicazioni generali relative alle nuove disposizioni contenute nel DPR n. 31/2017 (esonero dall’autorizzazione paesaggistica e procedura semplificata). Innanzitutto, la circolare ha chiarito l’efficacia immediata delle disposizioni per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome seguiranno il loro iter per l’adeguamento della legislazione alla nuova disciplina.

Un punto cruciale è stato rilevato in relazione ai procedimenti pendenti: la regola di validità generale prevede che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa debbano assoggettarsi al nuovo regime.
Ecco, tuttavia, alcune eccezioni da tenere in considerazione:

• Interventi esonerati dall’obbligo di autorizzazione – L’esonero non è applicabile agli interventi già autorizzati; le istanze relative a tutti gli altri interventi verranno archiviate e ne verrà data immediata comunicazione sia al privato sia alla Soprintendenza.

• Procedimenti ordinari già avviati che la nuova normativa assoggetta al regime semplificato – Occorre in questo caso distinguere diverse situazioni:
- Procedura oltre i 60 giorni o quasi al termine dell’iter previsto per il rilascio dell’autorizzazione – Il procedimento verrà concluso secondo quanto prescritto dal regime previgente.
- Interventi per cui l’Amministrazione abbia già presentato alla Soprintendenza una proposta di provvedimento – Il procedimento verrà concluso secondo quanto previsto dall’art. 146 del codice previgente.
- Interventi per i quali la proposta dell’Amministrazione non sia stata ancora trasmessa alla Soprintendenza – Al procedimento verrà applicata la nuova procedura semplificata.

• Procedimenti già soggetti a regime autorizzatorio semplificato che rientrano nella nuova procedura semplificata – I due regimi non presentano differenze sostanziali.
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Re: Autorizzaz. paesaggistica: esonero e procedura semplific

Messaggioda Roby67 » 10/05/2017, 21:41

Ai sensi dell'allegato B, per taglio delle piante si intende asportazione oppure taglio con possibilità di rigetto dei rami?

B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
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