Regolamento indennità 2% DL, RUP, art. 113

Regolamento indennità 2% DL, RUP, art. 113

Messaggioda Roby67 » 01/07/2016, 13:50

Qualcuno ha già rifatto il regolamento nuovo per la indennità 2% D.L., RUP, ma alla fine la progettazione interna si può ancora pagare?
Articolo 113. (Incentivi per funzioni tecniche) d.lgs 50.2016.

Grazie
Roby67
 
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Re: Regolamento indennità 2% DL, RUP, art. 113

Messaggioda geofa » 13/07/2016, 15:15

La progettazione interna no!, ma la gestione delle procedure di gestione dell'opera pubblica da parte del R.U.P. si.
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Re: Regolamento indennità 2% DL, RUP, art. 113

Messaggioda UTPNATE » 28/07/2016, 9:14

Per i progetti approvati fra l'entrata in vigore del nuovo codice e del regolamento di ogni singola PA c'è chiaramente un periodo di buco. Si può inserire nel cap. "entrata in vigore" del nuovo regolamento "Il regolamento viene applicato ai progetti di lavori pubblici approvati dalla data di entrata in vigore del D. L.gs. 50/2016" o è una forzatura? Voi come la risolvete? Si può considerare ancora vigente il regolamento vecchio (Fondi per la progettazione e l’innovazione - artt. 13 e 13 bis del D. L. 90/14 – convertito in L. 114/14)?

Grazie
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Re: Regolamento indennità 2% DL, RUP, art. 113

Messaggioda Paolo Gros » 28/07/2016, 10:16

regolamento viene applicato ai progetti di lavori pubblici approvati dalla data di entrata in vigore del D. L.gs. 50/2016
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Re: Regolamento indennità 2% DL, RUP, art. 113

Messaggioda UTPNATE » 01/08/2016, 11:28

Grazie mille
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Re: Regolamento indennità 2% DL, RUP, art. 113

Messaggioda geofa » 10/08/2016, 21:45

Si chiede se qualche Comune ha approvato il Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori e servizi di Giunta, invece che di Consiglio, considerandolo, così come previsto dall'art. 48 un regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
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Re: Regolamento indennità 2% DL, RUP, art. 113

Messaggioda robinson1 » 17/08/2016, 14:36

allego schema-bozza di massima del regolamento delibera e foglio calcolo 2% scopiazzati da altro comune.... (come suggerisce il principio EDONISTICO ... massimo utile col minor dispendio di mezzi)
ciao

Caspita non so come allegare a questo messaggio i file word ed excell... (non trovo comando allega...)
Intanto incollo qui il regolamento e la delibera... scusate l'incapacità...


PREMESSO CHE l’art. 92 del Dlgs 163-2006 (Codice dei Contratti pubblici) prevedeva l’attribuzione del 2% dell’importo a base d’asta da liquidare a favore del RUP e relativo staff , per interventi di progettazione di Opere Pubbliche dell’Ente

DATO ATTO che lo stesso è stato abrogato a seguito dell’entrata in vigore il 19.04.2016 di nuova disciplina dell’istituto dell’incentivazione , ora normato dall’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 che ha istituito il FONDO INCENTIVANTE per FUNZIONI il cui importo è pari al 2% della base d’asta ed oneri di sicurezza per i Lavori, Servizi e Forniture, di cui:

a) l’80% destinato al FONDO FUNZIONI TECNICHE per le seguenti attività:
- di programmazione della spesa per investimenti,
- per la verifica preventiva dei progetti,
- di predisposizione e di controllo delle procedure di bando
- di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici,
- di responsabile unico del procedimento,
- di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione
- di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità,
- di collaudatore statico;

b) il restante 20% destinato al FONDO PER L’INNOVAZIONE che è accantonato e destinato all'acquisto da parte dell'ente di :
- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
- una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori

PRESO ATTO che l’intento della nuova norma è quello di incentivare la fase programmatoria e di esecuzione del lavoro-servizio-forniture e non più la fase relativa alla sua progettazione;

VISTO lo schema di regolamento disciplinante tale materia e composto da n.15 articoli , che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 50/2016

VISTO il DPCM 13-11-2014 che disciplina le regole per la formazione dei documenti informatici

PRESO atto dei Pareri resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi interessati sotto il profilo tecnico e contabile

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/2000 dai responsabili degli uffici sotto il profilo tecnico e contabile;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Leg.vo 267/2000;

CON VOTI favorevoli …………………….. espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di APPROVARE il “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (LAVORI SERVIZI E FORNITURE)” ai sensi dell’art.113 del D.Lgs n.50-2016, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;

2. di DARE ATTO che le nuove regole si applicano ai lavori, servizi e forniture il cui finanziamento è successivo alla data del 19.04.2016 in cui è entrato in vigore il D.Lgs n.50-2016, mentre per i lavori antecedenti si applica la vecchia normativa dell’art.92 del D.Lgs. 163-2006;

3. di TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili di Area per gli adempimenti di competenza

4) di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

5) di DARE comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. 267/2000.




COMUNE DI _
Provincia di _




REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
(LAVORI SERVIZI E FORNITURE)




























APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n._______________del_________


I N D I C E




Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo
Art. 4 - Gruppo di Lavoro
Art. 5 – Atto di incarico
Art. 6 - Informazione e pubblicità
Art. 7 - Rapporti con altri enti
Art. 8 - Calcolo del Fondo
Art. 9 - Calcolo del Fondo per l’innovazione
Art. 10 - Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo) Art. 11 - Ripartizione del FP tra i dipendenti –Incentivo preventivo e consuntivo
Art. 12 - Liquidazione del FP
Art. 13 - Utilizzo del Fondo per l’innovazione
Art. 14 – Entrata in vigore
Art 15 -Disposizioni finali


Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d’ora in avanti denominato anche “Fondo”):
“2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di:
- programmazione della spesa per investimenti,
- per la verifica preventiva dei progetti
-di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, - di responsabile unico del procedimento,
- di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario
per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonchè tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale
4. Il restante 20 per cento(20%) delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto a parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto (25%), dell'incentivo previsto dal comma 2.
L’incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell’Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all’interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l’Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.”
Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l’art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016: “ Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonchè verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico- architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113 .”
Infine l’art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l’attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi
prevede: “ Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le
stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso
è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
“RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RUP – art. 31 D.Lgs. 50/2016) : viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni tecnico-professionali che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge e dalle LINEE GUIDA Anac. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, la corresponsione dell'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
“PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
“COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui al successivo art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
“GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato al successivo art. 4.
“LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
“FONDO”: Fondo Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016).
“FONDO PER FUNZIONI TECNICHE” (FF): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).
“PROGETTO”: il progetto di fattibilità tecnica ed economica , il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico (art. 23 dlgs 50-2016).
“COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo previste dal capitolato (art. 102,6° comma D.Lgs. 50/2016).

Art. 3 - Costituzione e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito dalla somma massima del 2% dell’importo dei lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza) , mediante :
- la creazione di un apposito capitolo di bilancio
- ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nel rispettivo Quadro Economico di spesa.
Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’1/4/1999 e dall’articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.
Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all’80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 7), secondo i seguenti criteri:
• limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
• specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.
La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all’art. 5.
All’interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, (di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici; se forniture o servizi: di direttore dell’esecuzione, di verifica di conformità) ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell’Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5 - Atto di incarico

Nell’atto di incarico viene:
a. Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento al bilancio della Stazione Appaltante;
b. Individuato l’elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
c. Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l’individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all’Area sia l’elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Dirigente/Responsabile di Servizio dell’area che svolge le funzioni di supporto.
L’atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all’art. 12.

Art. 6 - Informazione e pubblicità

L’atto di conferimento dell’incarico sarà pubblicato nel sito dell’Amministrazione, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Art. 7 - Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
Nell’atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
I dipendenti dell’Amministrazione che richiedessero all’Amministrazione stessa l’autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio di appartenenza. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all’Amministrazione l’importo dell’incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all’anno successivo.

Art. 8 - Calcolo del Fondo

Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell’anno precedente e quindi viene determinato l’importo complessivo del Fondo da ripartire per l’anno precedente (F anno x). Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche (ΣC anno x); l’importo di ciascun contratto è determinato dall’importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.
Sono ammessi all’incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 10.000 euro.
Per i contratti di lavori pubblici vale l’anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l’anno di affidamento del contratto.

Art. 9 - Calcolo del Fondo per l’innovazione

Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è utilizzato per l’acquisto da parte dell'ente di:
• beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
• implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
• attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997
• svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

Art. 10 - Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)

L’80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell’anno x (FF anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.
Il FF anno x è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione:
FF singolo(i)= (FF anno x /ΣC anno x) *C(i); Dove:
FF singolo(i) è l’importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell’intervento (i)
FF anno x è l’importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto al comma 1 ΣC anno x è la somma degli importi degli interventi ammessi all’incentivo, calcolato ai sensi dell’art. 8 C(i) è l’importo del contratto (i) determinato come previsto all’art. 8.

Art. 11 - Ripartizione del FF del singolo intervento (FFsingolo(i)) tra le varie attività

La ripartizione del FFsingolo(i) tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:
1. Verifica preventiva dei progetti di lavori 05%
2. Responsabilità di Procedimento: 45%
3. direzione dei lavori, contabilità 40%
4. collaudo e/o certificato di regolare esecuzione 10%
La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.
Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 4) deve essere pari a 100.
Nel caso una o più attività non vengano svolte , la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.
La ripartizione del FF singolo(i) è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.
Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 12 - Liquidazione

La liquidazione del FF singolo dell’art. 11 a fine lavori.
Nel caso di incremento dei costi rispetto all’importo dell’intervento inizialmente previsto, il FF singolo(i), viene decurtato in proporzione all’incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell’incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016.
Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell’intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all’art. 107 D.Lgs. 50/2016, il FF singolo(i) viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.
Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell’art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell’organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.
In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell’anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di superamento della condizione la liquidazione sarà rinviata all’anno successivo.

Art. 13 - Utilizzo del Fondo per l’innovazione

Il Fondo per l’innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (B) e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all’ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 alle disposizioni vigenti in materia.





B Deliberazione Corte dei Conti – sezione delle Autonomie n. 18 del 2/5/2016 ed anche delibera 11/2015 del 24/3/2015, che ha superato la diatriba di interpretazione tra le varie sezioni regionali di controllo (Lombardia 13/11/2014 n. 300, Basilicata 12/2/2015 n. 3, Emilia Romagna n. 183/2014), sorte a seguito delle modifiche al Fondo incentivante del D.Lgs. 163/2006.
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Re: Regolamento indennità 2% DL, RUP, art. 113

Messaggioda MICOL » 27/09/2016, 11:55

innanzitutto grazie per la bozza di regolamento

però non capisco, a questo punto i tecnici,anche se non progettano internamente, essendo Rup praticamente percepiscono la stessa somma di quando progettavano...quindi non cambia nulla :shock:

altro dubbio :è possibile inserire una % da attribuire al responsabile finanziario per le attività di Programmazione della spesa per investimenti, so che se siete responsabili UTC non vedrete di buon'occhio tale proposta ma mi chiedevo se fosse possbile
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Re: Regolamento indennità 2% DL, RUP, art. 113

Messaggioda UTPNATE » 27/09/2016, 11:59

Nell'art. 113 "L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale", questo vuol dire che per i servizi e forniture considerati "investimenti", anche se al di fuori di un LLPP, è possibile liquidare l'incentivo? Anche a personale amministrativo quindi? Ho letto il regolamento qui sopra e si parla di forniture/servizi sopra i 10mila, questo importo minimo è arbitrario?
Grazie
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Re: Regolamento indennità 2% DL, RUP, art. 113

Messaggioda robinson1 » 27/09/2016, 20:06

Si il limite messo è arbitrario e soggetto a contrattazione...
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Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.