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Art. 37 nuovo codice degli appalti

MessaggioInviato: 13/06/2016, 10:02
da luisa paola
Dovendo questo Comune bandire la gara per il servizio di igiene urbana, di importo superiore alla soglia comunitaria, in attesa della entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 si può procedere autonomamente con la sola iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Re: Art. 37 nuovo codice degli appalti

MessaggioInviato: 13/06/2016, 10:44
da lucio guerra
ritengo sia possibile

Re: Art. 37 nuovo codice degli appalti

MessaggioInviato: 15/06/2016, 15:04
da robinson1
Si puo ancora provvisoriamente essendo iscritti ad AUSA dell'anticorruzione come stazione appaltante salvo poi il regime di qualificazione della medesima ex art.. 38 dlgs 50-016

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.