perizia di variante

perizia di variante

Messaggioda tiziana gigliola » 10/02/2015, 10:30

Buongiorno,
sono una dipendente comunale che opera nel settore LL. PP. In un appalto di lavori per un importo di € 347.000,00 ho predisposto una perizia di variante e suppletiva con un incremento del 7,50 % dell'importo contrattuale. L'approvazione della perizia è avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale.
L'ufficio finanzario del comune eccepisce che la parizia andava approvata con determinazione del Responsabile del Settore LL. PP. e mi richiede di provvedere in questo senso.
Ritieni che debba assecondare la richiesta dell'ufficio finanziario? Posso avere dei riferimenti legislativi in merito ?
Grazie, Tiziana
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Re: perizia di variante

Messaggioda lucio guerra » 10/02/2015, 12:00

personalmente ritengo che sia da approvare con delibera

http://istituzionale.provincia.mc.it/?p=53737
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Re: perizia di variante

Messaggioda nomade » 12/02/2015, 16:43

Se c’è aumento del 7.5% dell’importo contrattuale credo si tratti di una variante ex art. 132 codice dei contratti comma 1 (le esigenze legislative, sorprese geologiche, cause impreviste e imprevedibili ecc.).
Il DPR 207/2010 art.161 prevede:
…..9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

Quindi delibera di Giunta Comunale (in caso di aumento di spesa rispetto all’importo contrattuale, non contenuto nel “famoso” 5% - disciplinato dall’art. 132 comma 3).
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Re: perizia di variante

Messaggioda lucio guerra » 12/02/2015, 18:10

è di giunta in qualsiasi caso
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Re: perizia di variante

Messaggioda Paolo Gros » 13/02/2015, 8:32

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Re: perizia di variante

Messaggioda tiziana gigliola » 14/02/2015, 19:18

Grazie
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Re: perizia di variante

Messaggioda rolan » 14/02/2015, 20:44

Se il progetto esecutivo posto a base di gara è stato approvato a suo tempo dal responsabile del settore tecnico, anche la variante sarà approvata con determinazione.il livello progettuale esecutivo di regola infatti viene approvato dal dirigente e non dalla giunta.Sul sito anac è riportata questa massima del tar Emilia.
TAR Emilia Romagna, Sezione II Bologna - Sentenza 22/03/2004 n. 409
legge 109/94 Articoli 16 - Codici 16.2, 16.5L’approvazione del progetto esecutivo di un’opera pubblica rientra perfettamente nella categoria di atti attribuiti ai dirigenti. Infatti, in sede di progetto esecutivo non si compie alcuna scelta politico-amministrativa, poiché lo stesso si colloca nell’ambito della mera esecuzione tecnica di quanto già contenuto nel progetto preliminare e nel progetto definitivo. L’art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. precisa che il progetto esecutivo, redatto “in conformità” al progetto definitivo, determina ogni dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e che lo stesso deve essere redatto sulla base delle indagini già compiute nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini necessarie sulla base dei successivi rilievi ed accertamenti tecnici. Come puntualmente previsto dal relativo regolamento di attuazione ed in particolare dall’art. 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., “il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le elaborazioni” ed ha la funzione di definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare già approvato nelle precedenti fasi. Il progetto esecutivo, pertanto, non è espressione dello stesso potere esercitato in sede di approvazione del progetto preliminare o definitivo perché si colloca nella fase della mera esecuzione degli stessi. Nei progetti di opere pubbliche, anche quando ai sensi della normativa vigente non è necessaria una specifica procedura di valutazione di impatto ambientale o di assoggettamento alla procedura di screening prevista dalla legge regionale, è pacifico che gli stessi debbano essere preceduti da uno “studio di prefattibilità ambientale”, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.
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Re: perizia di variante

Messaggioda lucio guerra » 14/02/2015, 21:43

è di giunta in qualsiasi caso ... il tar è ovviamente libero di scrivere ciò che vuole.. come in tanti altri casi
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Re: perizia di variante

Messaggioda robinson1 » 14/03/2015, 22:42

Queste sotto NON sono varianti e non necessitano sicuramente di delibera ma di determina di approvazione del RUP ; le altre purtroppo si!

dlgs 153-2006 Art. 132. Varianti in corso d'opera
(Le varianti di cui alle lettere b), c) e d), sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 114 del 2014)

comma 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
(comma modificato dall'art. 4, comma 2, lettera n), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 34, comma 5, legge n. 164 del 2014)
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Re: perizia di variante

Messaggioda tiziana gigliola » 16/03/2015, 12:18

Grazie
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