nuovo codice degli appalti e gestione asilo nido

nuovo codice degli appalti e gestione asilo nido

Messaggioda maristella1986 » 18/05/2016, 22:36

nel comune dove lavoro, a breve scade il servizio di gestione dell'asilo nido, inteso nel suo complesso dai servizi educativi, a quelli di ristorazione ecc...ad oggi affidato a cooperativa sociale, con pieno soddisfacimento degli utenti e dell'Amministrazione. Ora con l'entrata in vigore del nuovo codice ho seri dubbi sulla procedura corretta da seguire, e soprattutto mi pare che non ci sia più la possibilità di affidamento diretto a cooperative sociali. Come se non bastasse mi trovo nella stessa situazione per il servizio di mensa scolastica, anche lì gestita sino a giugno da una cooperativa sociale,
Accetto, grata i vostri consigli
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Re: nuovo codice degli appalti e gestione asilo nido

Messaggioda Paolo Gros » 19/05/2016, 7:49

l’art. 36, prevede la possibilità, per gli affidamenti “sotto soglia” europea, di procedere anche con modalità semplificate, come segue, al comma 2:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
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Re: nuovo codice degli appalti e gestione asilo nido

Messaggioda maristella1986 » 19/05/2016, 9:29

Paolo Gros ha scritto:l’art. 36, prevede la possibilità, per gli affidamenti “sotto soglia” europea, di procedere anche con modalità semplificate, come segue, al comma 2:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
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Re: nuovo codice degli appalti e gestione asilo nido

Messaggioda maristella1986 » 20/05/2016, 10:39

ok, volevo chiedere in merito all'art. 143, che cosa s'intende per organizzazioni.
A mio avviso detto articolo può essere interpretato in modi opposti, ossia:
- in modo limitativo, se, all'art. 36 si applicano i requisiti di cui all'art. 143, ed in particolare la lettera d) che prevede l'impossibilità a partecipare per una organizzazione che ha gestito l'appalto negli ultimi tre anni;
-oppure, trattandosi di settore speciale, la possibilità affidare direttamente a organizzazioni aventi necessariamente i requisiti di cui all'art. 143,
Nel caso si utilizzi la procedura tramite Mepa, valgono le stesse regole? o ci sono deroghe? l'mporto è di circa €. 100.000,00 annui.
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Re: nuovo codice degli appalti e gestione asilo nido

Messaggioda lucio guerra » 20/05/2016, 20:22

stesse regole
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Re: nuovo codice degli appalti e gestione asilo nido

Messaggioda robinson1 » 22/05/2016, 19:09

La soddisfazione dell'utenza è anche presumibilmente legata alle persone che gestiscono i servii indicati per cui io farei appalto con riserva di partecipazione coop sociali e con clausole sociali, limitando un attimo il numero dei partecipanti (per economia procedimentale) col bando di gara o avviso di preinformazione (poichè superi importo 209.000 euro... suppongo altrineti art. 36,lett b con 6 operatori con procedura negoziata...)

dlgs 50/2016 :
Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) - 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.

Art. 112. (Appalti e concessioni riservati)
1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. (per le definizioni di "lavoratore svantaggiato" e di "lavoratore disabile", si veda anche l'art. 2, lettere f) e g), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002)
3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

Art. 133. (Principi generali per la selezione dei partecipanti)
2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:
) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;
b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136;
c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell'articolo 135 il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b).
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Re: nuovo codice degli appalti e gestione asilo nido

Messaggioda robinson1 » 22/05/2016, 19:15

Scusate, con procedura negoziata sotto soglia sono 5 le ditte (mannaggia alla tastiera...) altrimenti par di capire procedure ordinarie... però con il limite predeterminato al numero dei partecipanti se del caso...
Poi ,ovviamente, se no è possibile usare riserva per persone svantaggiate, state che trattasi spesso di servizi dedicati ad alunni minorenni, vanno bene anche altre coop senza ovviamente la riserva citata ma mantenendo in servizio il personale già in essere....
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Re: nuovo codice degli appalti e gestione asilo nido

Messaggioda maristella1986 » 23/05/2016, 11:45

ma, secondo voi, a prescindere dalla procedura, posso invitare o comunque può partecipare, o meglio il servizio può essere affidato alla la cooperativa che lo svolge attualmente? mi parrebbe di no o sbaglio?
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Re: nuovo codice degli appalti e gestione asilo nido

Messaggioda robinson1 » 23/05/2016, 17:13

Va preliminarmente chiarito che l'importo a base di contratto o di gara è sempre fondamentale.
Se importo annuo sotto i 40.000 a con affido di 2 anni è chiaro che non puoi fare art. 36,1 c. lettera a) affido diretto...
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