Presumendo che ci fosse un previgente regolamento comunale art.92 comma 5.....
"la Sezione Basilicata della Corte dei conti con parere nr. 3 del 2015 ha stabilito che restano assoggettate alla precedente misura e regolazione le opere che alla data di entrata in vigore della legge di conversione siano state approvare e fatte rientrare nell’elenco delle opere pubbliche.
In particolare, secondo i giudici contabili, il momento da prendere in considerazione per determinare il sorgere del diritto all’incentivo non è l’aggiudicazione dell’opera o del lavoro, ma la sua approvazione e il suo inserimento nei documenti di programmazione e di bilancio, secondo le disposizioni del “Codice” (art. 128) e del TUEL. Ovviamente, la misura dell’incentivo spettante in concreto dipenderà dai criteri di riparto assunti nel Regolamento, per le sole attività che sono state e che verranno effettivamente poste in essere “per ciascuna opera o lavoro”, secondo i criteri e nella misura stabilita dalla disciplina vigente al momento dell’approvazione dell’opera. La costituzione di un fondo per la progettazione e l’innovazione, prevista dal comma 7-bis dell’art. 93 del “Codice”, sul quale far confluire le risorse destinate a remunerare la progettazione interna, si applica solo con riferimento alle risorse che ad esso potranno essere destinate a valere sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici, e nei suoi aggiornamenti annuali, a far data dalla entrata in vigore della legge che tale fondo istituisce. "
(tratto da parere avv. Luca Catalano su sito UNITEL)
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