Bilancio Elenco Annuale Lavori Conferma di Deliberazione

Bilancio Elenco Annuale Lavori Conferma di Deliberazione

Messaggioda lbiagini75 » 09/09/2015, 10:58

Viene convocato il Consiglio Comunale per l'approvazione bilancio preventivo.
Nell'Ordine del Giorno (OdG) manca il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori (ai sensi dell'art. 128 codice appalti devono essere approvati contestualmente al bilancio preventivo).
Vengono approvate le diverse delibere propedeutiche al bilancio preventivo ( piano delle alienazioni, programma annuale incarichi esterni, ricognizione società partecipate ecc
Arrivati all'approvazione del bilancio vero e proprio il segretario notata l'anomalia, rinvia la seduta.

Le deliberazioni inerenti gli atti propedeutici (piano delle alienazioni, programma annuale incarichi esterni, ricognizione società partecipate ecc.) vengono pubblicate tre giorni dopo.

Viene convocazione consiglio con un OdG in cui c'è scritto
"
    1- approvazione verbali seduta precedente
    2- verifica quantità e qualità delle aree destinate a residenze ed attività’ produttive: conferma.
    3- approvazione piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari: conferma.
    4- approvazione programma annuale degli incarichi esterni di consulenza studio e ricerca anno 2015: conferma.
    5- ricognizione delle società partecipate dall'ente ai sensi dell’articolo 3 comma 28 della legge 24.12.2007 n. 244: conferma.
    6-indennità di presenza consiglieri comunali per le sedute dell’organo collegiale. determinazione per l’anno 2015:conferma.
    7-approvazione programma triennale per le opere pubbliche periodo 2015/2017
    8-approvazione bilancio di previsione 2015 – bilancio pluriennale 2015/2017 –relazione previsionale e programmatica 2015/2017.

Vengono approvati tutti i punti ma manca l’elenco annuale dei lavori .

Dalla lettura dell'art. 128 del codice appalti a me pare chiaro che:
- L’elenco annuale dei lavori e il programma triennale delle opere sia due documenti distinti
- I due documenti devono essere indicati nell’OdG e devono essere oggetto di una deliberazione separata

Per quanto concerne invece la “conferma” di una deliberazione francamente non ho trovato traccia da nessuna parte. Sapete cosa è e se esiste?

Secondo voi il bilancio è valido?
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Re: Bilancio Elenco Annuale Lavori Conferma di Deliberazione

Messaggioda lucio guerra » 09/09/2015, 15:00

Il programma triennale delle opere ed il relativo elenco annuale dei lavori, sono di fatto la stessa cosa, dove l'elenco annuale rappresenta il dettaglio di ciò che è già contenuto del primo anno del triennale, quindi unica deliberazione
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Re: Bilancio Elenco Annuale Lavori Conferma di Deliberazione

Messaggioda lbiagini75 » 09/09/2015, 15:26

Ti riporto quanto invece scritto dall'ANAC con una nota che ha inviato al Comune:
"...Inoltre, ai sensi dell' art. 13 del dpr 207/2010 le amministrazioni aggiudicatrici redigono ogni anno
un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio, aggiornando quello
precedentemente approvato. Tale programma è deliberato contestualmente al bilancio di previsione e al
bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno...."

Dalla nota sembra che si capisca come l'elenco dei lavori sia un prospetto da approvare contestualmente ma in maniera specifica seppure, come giustamente da te riportato, non è nient'altro che il primo anno dell'Elenco Triennale dei Lavori (anche se aggiornato e opportunamente integrato come indicato dal Regolamento Appalti Art. 13 c. 3).

Permettimi di fare una analogia per dire che: il Piano triennale delle opere sta al Bilancio Triennale come l'elenco annuale dei lavori sta al Bilancio preventivo. Quindi a mio avviso andrebbe inseriti tutti gli atti previsti in un ottica di interazione documentale.

Tra l'altro non avrebbe senso il c. 1 dell'art. 128 del codice:
"Art. 128 Programmazione dei lavori pubblici
1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso"
Trattandoli anche in questo caso come documenti separati
(Il termine "unitamente" significa, sempre secondo la nota inviata dall'ANAC, :
"Si rileva quindi una azione non aderente al dettato normativo rispetto alla quale non appaiono avere un
carattere esimente né la necessità di inserire due interventi nel programma triennale per l'ammissione ai finanziamenti , né l'interpretazione data al citato art. 128 comma 9 del d.lgs. 163/06 (in base alla quale l'espressione codicistica "unitamente al bilancio preventivo" è stata intesa nel senso di "a corredo del bilancio" e non nel senso di "contemporaneamente al bilancio '.")

Inoltre l'art. 13 del Regolamento appalti riporta:

"Art. 13 Programma triennale ed elenchi annuali
1. In conformità' dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma e' deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed e' ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalita', i risultati attesi, le priorita', le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorita' del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilita' rispetto ad altri elementi in conformita' di quanto disposto dal codice.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento e' fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 e' redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro."

Concludo dicendo che, a mio avviso, il Piano o Elenco Triennale delle Opere sia un documento diverso rispetto all'Elenco dei Lavori e per tale motivo da approvare con atti separati seppur contestuali al bilancio preventivo.
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Re: Bilancio Elenco Annuale Lavori Conferma di Deliberazione

Messaggioda lucio guerra » 09/09/2015, 15:46

agnuno è ovviamente libero di avera la propria idea .. personalmente non ho altro da aggiungere ... nemmeno in merito alla mail privata
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Re: Bilancio Elenco Annuale Lavori Conferma di Deliberazione

Messaggioda robinson1 » 09/09/2015, 18:14

guarda anche il dm 2014 sul programma triennale ed elenco annuale.
sono tutti nelle stesse tabelle.
semplifica: un unico atto

scarica dm daal seguente link
https://www.serviziocontrattipubblici.i ... e_2014.pdf
.
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Re: Bilancio Elenco Annuale Lavori Conferma di Deliberazione

Messaggioda lbiagini75 » 10/09/2015, 9:33

Ringrazio tutti per la disponibilità penso che il DM sia abbastanza esaustivo ma dopo una nota dell'ANAC la paura rimane.
Rimane un quesito: cosa è la conferma di una delibera già approvata?
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Re: Bilancio Elenco Annuale Lavori Conferma di Deliberazione

Messaggioda lucio guerra » 10/09/2015, 11:52

Autotutela. Diritto amministrativo

Il concetto di autotutela nel diritto amministrativo fa riferimento al potere della pubblica amministrazione di annullare e revocare i provvedimenti amministrativi già adottati. Si distingue l’autotutela esecutiva dall’autotutela decisoria.

Autotutela esecutiva. - In particolare, l’autotutela esecutiva è il potere di eseguire unilateralmente e coattivamente provvedimenti che impongono obblighi a carico dei destinatari (per es., l’obbligo di consegnare il bene espropriato o di installare un depuratore), e implicano l’indicazione del termine e delle modalità di esecuzione cui deve attenersi il soggetto obbligato. L’autotutela esecutiva è un potere con un fondamento normativo specifico, che va rinvenuto caso per caso e deve essere, dunque, espressamente prevista e regolata dalla legge.

Autotutela decisoria. - L’autotutela decisoria è il potere della pubblica amministrazione di riesaminare, senza l’intervento del giudice, i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli.

Il riesame amministrativo dà luogo a un [u]procedimento di secondo grado, a iniziativa d’ufficio, che incide su un provvedimento (di primo grado) già adottato[/u]. In ogni caso, il provvedimento di secondo grado deve essere giustificato da un interesse pubblico concreto. La finalità dell’amministrazione non si esaurisce nell’accertamento in sé della legittimità o dell’illegittimità del provvedimento di primo grado, ma si concreta nel perseguimento di un interesse pubblico ad adottare il provvedimento di secondo grado (su tali profili si veda Revoca. Diritto amministrativo).

LA CONFERMA costituisce un nuovo provvedimento, che assorbe il precedente e si sostituisce a esso. Essa è adottata a seguito di una nuova valutazione degli interessi in gioco. Si distingue dall’atto meramente confermativo, con il quale l’amministrazione, su istanza di riesame presentata dal privato, si limita a confermare senza una nuova istruttoria e senza motivazioni. Diversamente dalla conferma, l’atto meramente confermativo non riapre i termini di impugnazione del provvedimento di primo grado.

La convalida elimina un vizio sanabile del provvedimento di primo grado, attinente alla competenza o alla procedura, e ne riafferma l’efficacia. La convalida può adottarsi «sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole» (l. n. 241/1990, art. 21 nonies, co. 2). Se il vizio rimosso è di incompetenza, la convalida si denomina ratifica. Se si rimuove una semplice irregolarità, che non integra un vizio di legittimità in senso proprio, si ha la rettifica (nel caso, per es., di correzione di meri errori materiali).

L’annullamento d’ufficio rimuove il provvedimento di primo grado. Il presupposto è che il procedimento di riesame abbia accertato la sussistenza di vizi non sanabili. E, in base a giurisprudenza consolidata, che vi sia un interesse concreto e attuale all’eliminazione del provvedimento illegittimo. Bisogna aggiungere che l’annullamento va adottato «entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati» (l. n. 241/1990, art. 21 nonies, co. 1).

Ciò a garanzia della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento legittimo di coloro ai quali il provvedimento di primo grado da eliminare abbia recato vantaggio. Ne risulta che l’annullamento non si limita al ripristino della legalità, ma è provvedimento discrezionale, chiamato a ponderare l’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento invalido con gli altri interessi dei soggetti coinvolti.

I provvedimenti di secondo grado hanno effetti retroattivi: retroagiscono al momento in cui i provvedimenti di primo grado sono divenuti efficaci.

REVOCA. Diritto amministrativo

Atto che elimina gli effetti di un precedente provvedimento, in quanto viziato nel merito e, quindi, inopportuno, inadeguato o ingiusto.

La revoca appartiene alla categoria dei provvedimenti amministrativi cosiddetti di secondo grado o di riesame (annullamento, sospensione, convalida), con i quali l’amministrazione rimuove, modifica, sospende o conferma atti adottati in precedenza, al fine di curare l’interesse pubblico e verificare che sia soddisfatto in via concreta e attuale (su cui si veda la voce Autotutela. Diritto amministrativo).

In particolare, con la revoca (per vizi di merito e con efficacia ex nunc) e con l’annullamento d’ufficio (per vizi di legittimità e con efficacia ex tunc), l’amministrazione esercita un potere uguale e contrario a quello posto in essere con il provvedimento revocato o annullato ed espleta nuovamente la medesima funzione realizzata con l’adozione del primo atto.

Fino all’introduzione di una specifica disciplina legislativa, intervenuta con la l. n. 241 del 1990 (art. 21 quinquies e nonies), modificata dalla l. 15/2005, la revoca e l’annullamento d’ufficio hanno ricevuto una regolazione giurisprudenziale, orientata a riconoscere in capo all’amministrazione un generale potere di revoca e di annullamento degli atti amministrativi, espressione di un più ampio potere di autotutela.

La revoca può essere adottata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

Oggetto di revoca sono i provvedimenti amministrativi a efficacia durevole (atti normativi, piani urbanistici, autorizzazioni commerciali ecc.), con conseguente esclusione di quelli che hanno già esaurito i propri effetti (per es. espropriazioni, sovvenzioni). Organo competente a disporre la revoca è quello che ha emanato il provvedimento, ovvero un altro organo previsto dalla legge.

La revoca non ha efficacia retroattiva; il provvedimento revocato, quindi, non produce più effetti dal momento in cui è disposta la revoca.

Ai soggetti privati che abbiano subito un danno in conseguenza della revoca di un provvedimento, deve essere corrisposto un indennizzo che, prima dell’intervento legislativo, era ammesso solo in alcuni casi. Le controversie relative alla determinazione di tale indennizzo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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Re: Bilancio Elenco Annuale Lavori Conferma di Deliberazione

Messaggioda lbiagini75 » 14/09/2015, 9:24

Ti ringrazio enormemente per il post! Chiaro ed esaustivo!
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