da Paolo Gros » 04/08/2015, 10:07
Legge 10/4/1951 n. 287
Riordinamento dei giudizi di assise
G.U. 7/5/1951 n. 102
Articolo 12
Capo I - Istituzione e composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
(Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare)
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività
di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo
Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione