da onda_blu » 30/09/2019, 15:32
L'articolo 143-bis CC è stato introdotto dall'art.25 della legge 51/75: Riforma del diritto di famiglia.
Sono nel tempo uscite però delle interpretazioni e indicazioni:
Sentenza della Corte di Cassazione del 13 luglio 1961:
<<l’art. 143 bis del codice civile va interpretato nel senso che la moglie ha il diritto, non l’obbligo, di aggiungere il cognome del marito al proprio>>.
Successivo (e tuttora applicato) parere n. 1746/97 del 10 dicembre 1997 del Consiglio di Stato:
<<ai fini dell’identificazione della persona vale esclusivamente il cognome da nubile.>>
Inoltre la circolare del Ministro degli Esteri n. 2 del 6 marzo 1998, parla dei passaporti e dice:
<<L’apposizione del cognome del marito nel passaporto della donna sposata deve intendersi essere facoltativa. Essa è quindi effettuata a richiesta dell’interessata, la quale, comunque, dovrà essere informata dall’operatore della possibilità di avvalersi di tale facoltà. Invero, l’art. 143 bis del codice civile, il quale prevede che “la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”, va inteso nel senso che è attribuita alla moglie la facoltà di aggiungere al proprio cognome quello del marito. Esiste, in proposito, un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale per il quale l’aggiunta del nome del marito ha carattere di mera facoltà, in applicazione del principio costituzionale della parità tra i coniugi.>>