Rimane confermata anche per il 2015 la norma che precede che in caso di elezioni amminstrative gli straordinari elelttorali debbano rientrare nel monte straordinario normale?.
Nel 2014 vi era una apposita nota arn. non so se valeanche per il 2015
https://www.aranagenzia.it/index.php/co ... hiarimenti
ELETTORALE DEI COMUNI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE: PRECISAZIONI E CHIARIMENTI
Con nota n.33/SG/VN/DPRS/AD/fb l’Anci ha fatto presente che molti Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni demografiche, si trovano nella sostanziale impossibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie in occasione delle prossime consultazioni amministrative per il rinnovo dei propri organi.
Si dovrebbe trattare, si suppone, dell’ipotesi degli enti che hanno già attualmente utilizzato, in tutto o in gran parte, le risorse già destinate al finanziamento ordinario del lavoro straordinario per il 2014; oppure di quella della scarsa entità delle stesse, che, non solo non sarebbe sufficiente a remunerare lo straordinario elettorale, ma renderebbe anche sostanzialmente impossibile, per il prosieguo, agli enti di garantire il corretto assolvimento delle attività istituzionali stesse.
Si tratta di una situazione di assoluta novità e straordinarietà, che peraltro non ha precedenti nei quindici anni di applicazione della normativa contrattuale collettiva in materia.
In proposito, vista la necessità di garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, solo per questa particolare ipotesi, i Comuni possano procedere, nel caso di comprovata insufficienza delle risorse già destinate al finanziamento del lavoro straordinario, all’integrazione delle stesse con risorse proprie, per compensare le ore di lavoro straordinario prestate in occasione delle elezioni del corrente anno per il rinnovo dei loro organi e che non sia possibile remunerare con le risorse del fondo per il lavoro straordinario già definite per il 2014 o con riposi compensativi.Resta evidentemente inteso che, nonostante la assoluta peculiarità della fattispecie, tale facoltà potrà, comunque, essere esercitata esclusivamente dai Comuni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della capacità di spesa degli enti stessi.
E’ altresì evidente che di tale facoltà i Comuni potranno avvalersi solo nei limiti di quanto strettamente necessario per questa tornata di consultazioni elettorali per il rinnovo dei loro organi e dando ampia e specifica motivazione delle decisioni assunte in materia, anche alla luce del contestuale svolgimento delle consultazioni per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, per le quali è stabilito lo specifico finanziamento ad opera del Ministero dell’Interno, secondo la regola generale dell’art.14, comma 2, del CCNL dell1.4.1999.
Roma, 29 aprile 2014
IL PRESIDENTE DELL’ARAN
f.to Sergio Gasparrini