NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda Fiorella » 20/05/2020, 13:03

lucio guerra ha scritto:Lho letto ma non penso abbia incidenza. È una conclusione per una interpretazione molto spinta


Concordo! Ma un chiarimento sul fronte accertamenti non guasterebbe...
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda Tributi12 » 20/05/2020, 13:05

lucio guerra ha scritto:gli articoli di interesse tributi sono, in estrema sintesi :

- art.138 allineamento termini tari e imu al 31-07-2020
- art.157 differimento al 2021 della notifica accertamenti annualità 2015
- art.177 abolizione prima rata imu immobili D/2, stabilimenti balneari ecc.



Non abbiamo tra gli articoli di interesse per i tributi locali anche l'art. 181?
A proposito ti chiedevo se per esentare anche gli ambulanti del mercato è sufficiente tale disposizione di legge o dobbiamo fare anche una delibera?

Art. 181
1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblìco esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto
1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico,
tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino
al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo
II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda lucio guerra » 20/05/2020, 13:08

Ci sono tanti articoli di interesse su 358 pagine

Ho riportato quelli che riguardano i tributi principali e di diretta competenza comunale

Altrimenti c'è anche la sospensione dei pignoramenti
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda Kaleb » 23/05/2020, 13:10

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore ... id=ADA7lSS
Articolo a due mani della dott.ssa Carpenedo e del prof. Ventre .. effettivamente, essendo una normativa incerta, con effetti potenzialmente deflagranti per gli Uffici Tributi degli Enti locali, sarebbe importante un pronunciamento ufficiale del Ministero, o, meglio, una correzione della formulazione letterale tesa a sgombrare il campo.. p.es. che succede se un Ente disattende l'157 D.L. 34 (ipotizzando che si applichi agli Enti impositori diversi dall'AdE) e notifica avviso di accertamento 2015 prima di fine anno? Invalido? In standby e inefficace fino al 1/1/2021? A letto senza cena? :mrgreen:
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda LION » 25/05/2020, 7:26

Buongiorno,
mi piacerebbe avere una Vs. opinione.
Mi sono rimaste alcune posizioni relative a mancati versamenti IMU 2015, per le quali ho il sospetto che in realtà i pagamenti siano affluiti per errore ad altri Enti.
Solitamente in questi casi procedo con una richiesta di informazioni in cui preciso che in caso di mancato riscontro e/o fornitura della ricevuta entro 60 giorni procedo poi all'emissione dell' avviso di accertamento.
Secondo Voi posso procedere al primo di giugno all'invio delle richieste di informazioni nella suddetta modalità?
Grazie!!!!
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda AsproMonte » 25/05/2020, 9:58

Certo che puoi, per quale motivo non potresti? ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda Kaleb » 25/05/2020, 11:55

Capisco e condivido l'atteggiamento collaborativo verso il contribuente, tuttavia ho delle perplessità in quanto di fatto hai iniziato attività di controllo prodromiche all'accertamento (per cui se non avesse realmente pagato indurresti il contribuente al ravvedimento, che non sarebbe più consentito..)
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda mafalda rossi » 26/05/2020, 18:17

lucio guerra ha scritto:per l'art.151 la relazione tecnica indica

Relazione illustrativa
L’articolo 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso sino al 31
maggio 2020 tra gli altri i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti
impositori.
Tra i termini sospesi rientrano anche quelli previsti dall’art. 12 del decreto legislativo
n. 471 del 1997 per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività medesima e i provvedimenti
di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese,
commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli
obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli
obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui
all’articolo 74, primo comma, lettera d) del d. P. R. 663 del 1972.
Il comma 1 della norma differisce al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di
sospensione in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali,
commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a
seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente
all’epidemia da COVID 19.
Il comma 2 della norma dispone che il differimento del termine finale della
sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che
commettono, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle quattro
distinte violazioni previste dall’art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 (tre per l’ipotesi del comma 2- quinquies del medesimo articolo) degli
obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli
obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui
all’articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione ha il fine di evitare
che possano essere commesse ulteriori violazioni degli obblighi appena citati nella
consapevolezza che l’esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire
prima del 1° febbraio 2021.

per l'art.157 la relazione tecnica indica

Relazione illustrativa
In considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza COVID-19 per i contribuenti, la
disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti indicati al
comma 1 da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di
decadenza dell’azione accertatrice.
Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti
nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, il comma 1 prevede che gli atti di
accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di
imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i
termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo
2020) di cui al comma 2 dell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, ed il 31 dicembre
2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli
ordinari termini decadenziali. Il medesimo comma prevede che tale proroga operi per gli atti
emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. Con la medesima finalità del
comma 1, i commi 2 e 3 dispongono l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti,
elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il
differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.
Il comma 4 statuisce che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini,
notificati nel 2021, non siano dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e
la data di notifica dell'atto. Il comma 5 individua specifiche modalità di attestazione
dell’avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020.
Il comma 6, infine, dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emettere entro 60 giorni, siano individuate le modalità di applicazione della proroga dei
termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere
reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.
La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come
nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale ovvero quelli conseguenti l'applicazione dei
provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
disposizione fa salvi anche i casi l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento, come nel caso
della liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari..


Quindi Lucio gli accertamenti esecutivi recupero annualità 2015 possiamo solo elaborarli entro il 31/12/2020, ma la notifica deve partire dal 1° gennaio 2021?
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda lucio guerra » 26/05/2020, 18:30

Giusto
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