NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda libvir » 20/05/2020, 10:02

Se non ho capito male però nell'art.151 della versione definitiva del decreto è prevista la sospensione della notifica di tutti gli accertamenti.
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda lucio guerra » 20/05/2020, 10:15

Hai capito male

L'articolo nkn si riferisce agli accertamenti tributi enti locali

L'articolo che ci interessa è il 157
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda libvir » 20/05/2020, 10:25

Non sono d'accordo...nell'art.67 del decreto cura Italia la sospensione era riferita agli atti di tutti gli enti impositori.

Comunque credo che sia una situazione che vada chiarita
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda lucio guerra » 20/05/2020, 10:29

per l'art.151 la relazione tecnica indica

Relazione illustrativa
L’articolo 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso sino al 31
maggio 2020 tra gli altri i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti
impositori.
Tra i termini sospesi rientrano anche quelli previsti dall’art. 12 del decreto legislativo
n. 471 del 1997 per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività medesima e i provvedimenti
di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese,
commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli
obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli
obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui
all’articolo 74, primo comma, lettera d) del d. P. R. 663 del 1972.
Il comma 1 della norma differisce al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di
sospensione in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali,
commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a
seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente
all’epidemia da COVID 19.
Il comma 2 della norma dispone che il differimento del termine finale della
sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che
commettono, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle quattro
distinte violazioni previste dall’art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 (tre per l’ipotesi del comma 2- quinquies del medesimo articolo) degli
obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli
obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui
all’articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione ha il fine di evitare
che possano essere commesse ulteriori violazioni degli obblighi appena citati nella
consapevolezza che l’esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire
prima del 1° febbraio 2021.

per l'art.157 la relazione tecnica indica

Relazione illustrativa
In considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza COVID-19 per i contribuenti, la
disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti indicati al
comma 1 da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di
decadenza dell’azione accertatrice.
Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti
nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, il comma 1 prevede che gli atti di
accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di
imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i
termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo
2020) di cui al comma 2 dell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, ed il 31 dicembre
2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli
ordinari termini decadenziali. Il medesimo comma prevede che tale proroga operi per gli atti
emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. Con la medesima finalità del
comma 1, i commi 2 e 3 dispongono l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti,
elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il
differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.
Il comma 4 statuisce che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini,
notificati nel 2021, non siano dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e
la data di notifica dell'atto. Il comma 5 individua specifiche modalità di attestazione
dell’avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020.
Il comma 6, infine, dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emettere entro 60 giorni, siano individuate le modalità di applicazione della proroga dei
termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere
reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.
La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come
nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale ovvero quelli conseguenti l'applicazione dei
provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
disposizione fa salvi anche i casi l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento, come nel caso
della liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari..
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda lucio guerra » 20/05/2020, 10:30

libvir ha scritto:Non sono d'accordo...nell'art.67 del decreto cura Italia la sospensione era riferita agli atti di tutti gli enti impositori.

Comunque credo che sia una situazione che vada chiarita


puoi benissimo non essere d'accordo, e ci mancherebbe

penso non ci sia nulla da chiarire
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda lucio guerra » 20/05/2020, 10:35

gli articoli di interesse tributi sono, in estrema sintesi :

- art.138 allineamento termini tari e imu al 31-07-2020
- art.157 differimento al 2021 della notifica accertamenti annualità 2015
- art.177 abolizione prima rata imu immobili D/2, stabilimenti balneari ecc.
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda Kaleb » 20/05/2020, 12:05

Tra l'altro nella rassegna stampa di oggi di Anutel scoppia un'altra grana sugli accertamenti: il collega dott. P.Mirto sul Sole24 solleva una questione sull'interpretazione del combinato disposto degli art. 67 e 68 D.L. 18/2020 e dell'art. 157 D.L. 34/2020, tutto a causa di una pessima formulazione delle norme. Sostiene che in realtà dall'intreccio delle norme si possa desumere che non esiste alcun atto di accertamento esecutivo comunale (emesso o emettibile) in scadenza al 31/12/2020.

Non so se posso copiare l'articolo qui (temo che ci siano ostacoli per effetto del copyright).
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda lucio guerra » 20/05/2020, 12:16

Lho letto ma non penso abbia incidenza. È una conclusione per una interpretazione molto spinta
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda lucio guerra » 20/05/2020, 12:17

Le grane sono già abbastanza
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Re: NIENTE ACCERTAMENTO PER TUTTO IL 2020

Messaggioda Kaleb » 20/05/2020, 12:19

Vero, meglio evitare altri rischi di contenzioso, che già il quadro è complesso..
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