da RMonti » 09/12/2019, 11:26
Fonte:
Quotidiano Enti Locali & PA – Il Sole 24 Ore
È confermato, a partire dal 1° gennaio prossimo, il nuovo obbligo di controllare il corretto versamento delle ritenute sugli appalti e subappalti, che si applica anche alle amministrazioni pubbliche.
Il nuovo testo dell’articolo 4 del decreto fiscale (Dl 124/2019) approvato dalla Camera, pur semplificando le regole previste nel testo iniziale del decreto, desta comunque apprensione negli enti pubblici chiamati a contrastare l’evasione derivante dagli omessi versamenti.
Le regole in materia di versamento unitario e compensazione, contenute nell’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 interessano i committenti (sostituti di imposta ai fini delle imposte sui redditi residenti nel territorio dello Stato) in relazione alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200mila euro annui.
Viene previsto un flusso comunicativo obbligatorio tra ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) e committenti finalizzato a consentire a questi ultimi il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.
Le stesse imprese devono dunque inviare, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori (identificati dal codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente.
L’elenco deve contenere per ciascun dipendente: il dettaglio delle ore di lavoro prestate in esecuzione dell’affidamento, l’ammontare della retribuzione corrisposta per la prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei suoi confronti, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione.
Il committente nel caso di mancata trasmissione delle informazioni (entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute) o di omesso/insufficiente versamento delle ritenute fiscali è obbligato a sospendere, fino a quando perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa fino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate.
Fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute è preclusa all’impresa ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito.
Il committente inoltre, entro 90 giorni, deve dare comunicazione delle irregolarità all’agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi sopra indicati è punito con il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa per l’omesso versamento.
Restano escluse le imprese (affidatarie o subappaltatrici) che certifichino al committente la presenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi al termine del versamento), di due requisiti.
Dovranno essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e dovranno aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi.
Inoltre, non dovranno avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, per importi superiori a 50mila euro.
Da ultimo è previsto che l’agenzia delle Entrate rilasci una certificazione attestante il possesso dei requisiti di esclusione, con validità di quattro mesi dalla data del rilascio.