Cancellazione residui e salvaguarda equilibri di bilancio

Cancellazione residui e salvaguarda equilibri di bilancio

Messaggioda Robertsardinia » 06/05/2019, 18:30

Salve,
a consuntivo già approvato ricevo la comunicazione da parte dell'agenzia delle entrate dell'ammontare dei residui cancellati.
Voi che fate in questo caso?
Rimandate tutto al prossimo consuntivo oppure aggiornate i residui e il relativo FCDE in sede di salvaguardia e assestamento?

Grazie
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Re: Cancellazione residui e salvaguarda equilibri di bilanci

Messaggioda Robertsardinia » 12/05/2019, 18:28

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Re: Cancellazione residui e salvaguarda equilibri di bilanci

Messaggioda PINCOPALLO » 13/05/2019, 15:49

Secondo me, in occasione della salvaguardia vanno annullati gli accertamenti (a residui) corrispondenti ai crediti cancellati e comunicati dalla Agenzia delle Entrate( in quanto è venuto meno il titolo giuridico del comune e gli stessi non saranno mai più riscossi), e contestualmente va verificata la congruità del FCDE, disponendo i conseguenti adeguamenti.
Ovviamente i residui attivi, anche se privati dei rispettivi accertamenti, rimangono contabilmente "in piedi", e verranno eliminati in occasione del rendiconto 2019.
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Re: Cancellazione residui e salvaguarda equilibri di bilanci

Messaggioda MonicaM » 14/05/2019, 10:33

noi li avevamo eliminati dal conto del bilancio per cui non li abbiamo più erano iscritti nell'elenco dei crediti inesigibili ormai il rendiconto era già approvato con quell'elenco, però non ci comporta problemi sul bilancio, si modificherà il registro dei crediti inesigibili al prossimo rendiconto
MonicaM
 
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Re: Cancellazione residui e salvaguarda equilibri di bilanci

Messaggioda Robertsardinia » 14/06/2019, 22:10

Prorogato al rendiconto 2019 il termine entro cui operare lo stralcio dei crediti inferiori ai 1.000 euro. Un emendamento accolto in fase di conversione del decreto Crescita (Dl 34/2019) dà risposta alla richiesta di Anci di prorogare la decorrenza del ripiano del disavanzo da stralcio dei crediti fino a 1.000 euro.

L'esigenza nasce dal ritardo con cui Agenzia delle entrate-Riscossioni ha inviato le informazioni relative agli importi non più dovuti dai contribuenti per i crediti iscritti a ruolo dai Comuni. Soltanto a partire dal 18 aprile 2019, infatti, sono state comunicate le quote delle cartelle inferiori a 1.000 euro che residuano dai ruoli emessi tra il 2000 e il 2010, annullati dal «decreto fiscale» 2018 (comma 1, articolo 4, del Dl 119/2018). Questa comunicazione, necessaria ai fini delle operazioni contabili, è avvenuta dunque in forte ritardo rispetto ai tempi previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 (30 aprile), sicuramente già deliberato dall'organo esecutivo se non, in molti enti locali, anche dal Consiglio comunale.

La novità in arrivo con la legge di conversione del decreto Crescita prevede che gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguino le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando a questo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione (comma 1 dell'articolo 4 del Dl 119/2018). Di questo cambiamento si dovrà, dunque, tener conto del corso della prossima verifica degli equilibri da deliberare entro il 31 luglio. Con riferimento alla gestione dei residui occorrerà, infatti, verificare se lo stralcio dei crediti è coperto dal fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato a rendiconto 2018.

La dilazione sembra mantenere poi in capo agli enti la possibilità, prevista dall'articolo 11-bis, comma 6, del Dl 135/2018, di ripianare in cinque anni l'eventuale disavanzo derivante dall'operazione di stralcio. La norma prevede, infatti, che i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione (prevista dall'articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119), in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non può comunque essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio, al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. In sede di salvaguardia, quindi, gli effetti negativi dello stralcio dei crediti sulla gestione dei residui potranno essere mitigati da un ripiano quinquennale con un impatto sicuramente meno devastante sugli equilibri della gestione complessiva in modo particolare per tutti quegli enti che hanno preferito mantenere in bilancio i residui attivi da ruoli in attesa del discarico del concessionario.
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