VERIFICA INADEMPIENTI

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Messaggioda FAMA' ELISA » 05/02/2019, 21:13

Dovendo procedere ad un pagamento di € 20.000,00 relativo ad un pignoramento presso terzi devo effettuare la verifica inadempienti?
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Re: VERIFICA INADEMPIENTI

Messaggioda RMonti » 06/02/2019, 14:20

Sì, secondo quanto prevede l'articolo 48-bis " ... prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento ..."
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Re: VERIFICA INADEMPIENTI

Messaggioda ullifa » 07/02/2019, 14:59

io sentirei equitalia.
corri il rischio che ti facciano un pignoramento di un pignoramento.

Il primo pignoramento chi lo ha emesso?
Non so se c'è un previlegio giuridico tra i due pignoramenti (il primo e quello equitalia)
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Re: VERIFICA INADEMPIENTI

Messaggioda FAMA' ELISA » 10/02/2019, 23:04

il pignoramento è stato emesso dal giudice
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Re: VERIFICA INADEMPIENTI

Messaggioda RMonti » 11/02/2019, 9:34

FAMA' ELISA ha scritto:il pignoramento è stato emesso dal giudice

Se ti può essere utile:

MINISTERO FINANZE – Circolare 21 marzo 2018, n. 13
4. Pagamento e giudizio di ottemperanza

L’obbligazione di pagamento da assoggettare alla verifica ex articolo 48-bis può derivare da contratto ovvero da fatto illecito o da “ogni altro atto o fatto idoneo a produrla in conformità all’ordinamento giuridico”, giusta statuizioni dell’articolo 1173 c.c., ‘atti’ [i]nel cui novero rientrano anche i provvedimenti giurisdizionali esecutivi (su tali profili, si rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla circolare n. 27/RGS del 2011).
[/i]
*************************************************************************************************

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS

2. Somme assegnate dal giudice dell'esecuzione.

Nell'ambito dei provvedimenti giurisdizionali, una delle situazioni risultate particolarmente ricorrenti e' quella in cui l'Amministrazione, avendo assunto la qualità di terzo pignorato a seguito di un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, si trova a dover effettuare il pagamento delle somme dovute non al creditore originario, ma direttamente al creditore assegnatario in virtù di tale ordinanza.

Al riguardo, è stato prospettato il dubbio se, nel caso rappresentato, il creditore originario debba comunque essere assoggettato alla verifica presso Equitalia Servizi S.p.A. in base alla procedura prevista dal citato decreto ministeriale n. 40/2008.

In proposito, appare opportuno rammentare che l'articolo 546 c.p.c. prevede che, dal giorno in cui è notificato l'atto di pignoramento, il terzo pignorato è soggetto, relativamente alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode, tra i quali, naturalmente, quello di eseguire l'ordine di versamento impartito dal giudice dell'esecuzione.

Sul punto, appare utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sottolineato come «per effetto dell'assegnazione (e non del semplice accertamento), il terzo assume, nei confronti dell'esecutante, una posizione del tutto diversa.

La stessa determina, infatti, la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato» (Sezione III, sentenza n. 9888, del 19 settembre 1995).

Nel caso di specie, quindi, dal punto di vista soggettivo il creditore assegnatario (pignorante) subentra all'originario beneficiario (pignorato) quale parte nel rapporto di credito nei confronti dell'Amministrazione debitrice, tanto che l'eventuale pagamento effettuato all'originario creditore, in costanza di pignoramento, non avrebbe alcuna efficacia liberatoria.

La stessa Corte di Cassazione ha, conseguentemente, osservato come «dal momento dell'assegnazione il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore esecutante; il pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore esecutato» (Sezione III, sentenza n. 2745, dell'8 febbraio 2007, e, sulla stessa linea, Sezione lavoro, sentenza n. 11404, del 18 maggio 2009).

Ciò posto - non potendo, tra l'altro, l'Amministrazione debitrice liberamente disporre delle somme in questione - si ritiene che nei confronti del creditore originario non possa essere attivata la procedura di verifica prevista ai sensi dell'articolo 48-bis, in quanto, pur nell'ipotesi di un'eventuale inadempienza, l'agente della riscossione si vedrebbe preclusa, di fatto, la possibilità di pignorare le somme già vincolate dal provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione.

Quanto al creditore assegnatario - anche alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo precedente, relativamente all'obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento esecutivo - non si ravvisano elementi giuridici idonei a giustificare un'eventuale mancata attivazione della verifica nei suoi confronti in occasione dell'effettuazione del pagamento.
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Re: VERIFICA INADEMPIENTI

Messaggioda Mimì » 18/03/2021, 16:35

LA verifica inadempienti viene fatta dopo l'emissione del mandato e prima della messa in pagamento. Ma nel caso di soggetto inadempiente e pignoramento Equitalia come vi comportate col mandato già emesso al fornitore?
GRazie a chi potrà darmi un aiuto
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Re: VERIFICA INADEMPIENTI

Messaggioda RMonti » 18/03/2021, 17:16

Mimì ha scritto:LA verifica inadempienti viene fatta dopo l'emissione del mandato e prima della messa in pagamento. Ma nel caso di soggetto inadempiente e pignoramento Equitalia come vi comportate col mandato già emesso al fornitore?
GRazie a chi potrà darmi un aiuto


C'è da sperare (anche se la vedo dura) che il fornitore metta mano al portafoglio e restituisca la somma al Comune.

Un'alternativa potrebbe essere che il fornitore abbia altri crediti verso il Comune di importo superiore al pignoramento.
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Re: VERIFICA INADEMPIENTI

Messaggioda Mimì » 18/03/2021, 17:35

Mi sono spiegata male, scusami.
Di solito il controllo si fa dopo l'emissione del mandato di pagamento, ma prima di mandarlo alla tesoreria per il pagamento. Questo perché tra le altre il programma di contabilità all'atto della resa definitiva dei mandati dà una stampa su quali fornitori fare il controllo visto che effettua un controllo complessivo delle fatture (la cui somma supera i 5.000,00 € di imponibile).
MA mi chiedevo, nel caso in cui un fornitore risulti inadempiente, come bisogna comportarsi col mandato già emesso, ma non pagato, nè inviato in tesoreria.
Oppure voi il controllo lo fate prima di procedere col mandato?
Grazie
Mimì
 
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Re: VERIFICA INADEMPIENTI

Messaggioda ullifa » 18/03/2021, 17:40

io per evitare sorprese lo faccio prima di emettere il mandato
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Re: VERIFICA INADEMPIENTI

Messaggioda RMonti » 18/03/2021, 17:44

Mimì ha scritto:Mi sono spiegata male, scusami.
Di solito il controllo si fa dopo l'emissione del mandato di pagamento, ma prima di mandarlo alla tesoreria per il pagamento. Questo perché tra le altre il programma di contabilità all'atto della resa definitiva dei mandati dà una stampa su quali fornitori fare il controllo visto che effettua un controllo complessivo delle fatture (la cui somma supera i 5.000,00 € di imponibile).
MA mi chiedevo, nel caso in cui un fornitore risulti inadempiente, come bisogna comportarsi col mandato già emesso, ma non pagato, nè inviato in tesoreria.
Oppure voi il controllo lo fate prima di procedere col mandato?
Grazie


Noi il controllo lo facciamo prima di fare il mandato.

Se il mandato non è ancora stato inviato al tesoriere, potresti recuperare il numero facendo un altro pagamento oppure la copertura di una carta contabile.
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