Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-2019

Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

Messaggioda katrina » 04/02/2019, 21:37

Scusate ma se un dipendente che ha maturato la quota 100 entro il 29/01/2019 e non ha presentato domanda di preavviso entro il 31/01/2019 non può più uscire il 1 agosto..? Come funziona ..? :oops:
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Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

Messaggioda rag001 » 05/02/2019, 14:49

la presenta nel corrente mese di febbraio e la pensione decorre dal 1 settembre 2019
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Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

Messaggioda katrina » 05/02/2019, 21:32

Allora per l'uscita nella quota 100 non ci sono finestre fisse ma la finestra è collegata solo ai sei mesi di preavviso?? Devo calcolare i sei mesi da quando presenta la domanda...ho capito bene....Non trovo una regola precisa.... :cry:
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Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

Messaggioda nvittori » 06/02/2019, 9:37

katrina ha scritto:Scusate ma se un dipendente che ha maturato la quota 100 entro il 29/01/2019 e non ha presentato domanda di preavviso entro il 31/01/2019 non può più uscire il 1 agosto..? Come funziona ..? :oops:


Vedi anche qui: viewtopic.php?f=8&t=19016#p72587

La finestra mobile è una cosa, e i relativi 6 mesi si contano dalla maturazione del diritto (62+38).
Il preavviso di 6 mesi al datore di lavoro, è un'altra cosa, e i relativi 6 mesi si contano dalla data della domanda di dimissioni.
Entrambe i paletti vanno rispettati.

Non è ancora chiaro, almeno per me, cosa succede se il preavviso di 6 mesi non viene rispettato, cioè se per esempio:
diritto maturato già nel 2018,
dimissioni presentate il 6 febbraio 2019,
cessazione il 2 agosto 2019.
In questo esempio il preavviso tra data cessazione e data dimissioni non è di 6 mesi; la pensione verrà erogata a partire dal 7 agosto, oppure non verrà proprio erogata?
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Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

Messaggioda enziano » 06/02/2019, 11:34

nvittori ha scritto:Non è ancora chiaro, almeno per me, cosa succede se il preavviso di 6 mesi non viene rispettato, cioè se per esempio:
diritto maturato già nel 2018,
dimissioni presentate il 6 febbraio 2019,
cessazione il 2 agosto 2019.
In questo esempio il preavviso tra data cessazione e data dimissioni non è di 6 mesi; la pensione verrà erogata a partire dal 7 agosto, oppure non verrà proprio erogata?


Vediamo se si può fare un po' di chiarezza.
Senza farla troppo lunga, l'istituto del preavviso nel pubblico impiego discende dalla contrattualizzazione privatistica del rapporto di lavoro, con il conseguente recepimento della disciplina civilistica in materia di recesso ed è regolato dal CCNL e dalla legge.
Il preavviso va dato, quindi, dalla parte che recede, in questo caso il dipendente all'ente datore di lavoro ovvero alla P.A. di appartenenza e viene stabilito, nella fattispecie, in 6 mesi.
I termini del preavviso, secondo il CCNL EE. LL., decorrono, poi, dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese, cioè, se presento domanda di dimissioni (o di pensione) il 31/1, il termine procede dall'1/2 e si conclude il 31/7 e, pertanto, l'uscita si situa all'1/8, se presento domanda il 10/2, il termine procede dal 16/2 e si conclude il 15/8, con uscita il 16/8.
Questo per la P.A. di appartenenza.
Per l'Inps conta la finestra di uscita di 6 mesi, che è cosa diversa dal preavviso, è attiene alla decorrenza del trattamento pensione ovvero alla prima data utile per il pagamento della pensione al lavoratore interessato.
I due termini, quindi, sono differenti, ma vanno coordinati, l'Inps potrebbe richiedere copia della domanda all'ente datore di lavoro per mettere in pagamento la pensione, dal canto suo la P.A., nel caso di mancato rispetto del preavviso, potrebbe, anzi può, richiedere al dipendente il pagamento di un'indennità sostitutiva oppure differire la data di uscita allo scadere dell'effettivo termine del preavviso richiesto.
Saluti
enziano
 
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Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

Messaggioda nvittori » 06/02/2019, 12:37

Secondo me il preavviso del contratto nazionale non ha niente a che vedere con questo preavviso della quota 100. Sempre secondo me, nel DL hanno usato impropriamente il termine preavviso, generando solo confusione. Ad aggravare la cosa ci si sono messi anche quelli che hanno scritto la circolare, non spiegando nulla di quel preavviso.

Sono d'accordo che l'Inps potrebbe richiedere copia della domanda all'ente datore di lavoro; infatti per non saper nè leggere nè scrivere, noi nel provvedimento di cessazione che poi trasmettiamo all'Inps, stiamo mettendo anche la data delle dimissioni, cosa che prima non indicavamo.
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Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

Messaggioda katrina » 06/02/2019, 19:07

Comunque lavorare tante pratiche tutte con la stessa decorrenza non sarà una passeggiata...voi come vi state organizzando...? Per la determina di cessazione non conviene aspettare che il decreto diventi legge...? :roll: !!
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Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

Messaggioda enziano » 06/02/2019, 22:05

nvittori ha scritto:Secondo me il preavviso del contratto nazionale non ha niente a che vedere con questo preavviso della quota 100. Sempre secondo me, nel DL hanno usato impropriamente il termine preavviso, generando solo confusione. Ad aggravare la cosa ci si sono messi anche quelli che hanno scritto la circolare, non spiegando nulla di quel preavviso.

Sono d'accordo che l'Inps potrebbe richiedere copia della domanda all'ente datore di lavoro; infatti per non saper nè leggere nè scrivere, noi nel provvedimento di cessazione che poi trasmettiamo all'Inps, stiamo mettendo anche la data delle dimissioni, cosa che prima non indicavamo.


Concordo sul fatto che l'Inps potrebbe richiedere copia della domanda all'ente di appartenenza e avete fatto bene a inserirla in determina.
Non concordo sull'ipotesi di uso improprio del "preavviso", se il legislatore ha usato questo termine, ad esso bisogna far riferimento in tutte le sue implicazioni contrattualistiche, negoziali e civilistiche, se mai sarebbe, sarà, necessario predisporre un atto d'indirizzo gestionale per il corretto utilizzo dell'istituto nella fattispecie delle cessazioni (dimissioni) per accedere al pensionamento con quota 100.
Cordialmente
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Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

Messaggioda nvittori » 07/02/2019, 9:59

L'uso probabilmente improprio del termine preavviso mi è stato confermato anche da una funzionaria dell'Inps al telefono. E comunque neanche loro sanno dare risposte certe al riguardo perchè, dicono, il discorso del preavviso non riguarda l'Inps in quanto è argomento contrattuale. Insomma riguarda il datore di lavoro e il rapporto d'impiego, non l'ente previdenziale; caso mai dovrebbe intervenire l'Aran :o Ecco perchè non hanno minimimamente accennato a quel preavviso nella circolare esplicativa.

Però pensavo a una cosa, il preavviso di 6 mesi del DL non può essere quello previsto dal ccnl che di solito è di 2 mesi, perchè non puoi obbligare il dipendente a stare in ufficio senza prendere ferie per 6 mesi consecutivi; a me sembra assurdo; quello di 2 mesi del contratto sta all'interno dei 6 mesi.
Sembra in ogni caso un requisito per la quota 100, senza il quale potrebbe essere negata la pensione, per cui, sempre per non saper nè leggere nè scrivere, io riacchiappo per i capelli tutti i colleghi che scelgono una data di cessazione che non va d'accordo con quei maledetti 6 mesi e faccio rifare loro la domanda di dimissioni.
nvittori
 
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Re: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Messaggio INPS 335-

Messaggioda enziano » 07/02/2019, 20:46

nvittori ha scritto:Sembra in ogni caso un requisito per la quota 100, senza il quale potrebbe essere negata la pensione, per cui, sempre per non saper nè leggere nè scrivere, io riacchiappo per i capelli tutti i colleghi che scelgono una data di cessazione che non va d'accordo con quei maledetti 6 mesi e faccio rifare loro la domanda di dimissioni.

Fai benissimo.
Per quanto riguarda il preavviso di 6 mesi è indubbio che va dato esclusivamente all'ente datore di lavoro, l'Inps non c'entra, ma è certo pure che va coordinato con il preavviso del CCNL, personalmente interpreterei e applicherei la norma in questo modo: la decorrenza analoga al CCNL, l'1 e il 16 di ogni mese, le ferie, considerato il prolungato periodo e l'immediatezza della norma stessa, fino ai 2 mesi precedenti l'uscita, ovvero gli ultimi 2 mesi lavorati cosi come previsto dal CCNL. Comunque aspettiamo illuminazioni e pareri più o meno illustri.
Saluti
enziano
 
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