Sentenza traslativa dell'Autorità Giudiziaria

Sentenza traslativa dell'Autorità Giudiziaria

Messaggioda Faber68 » 01/02/2019, 10:47

Buongiorno,
nel 2016 vi è stata una sentenza traslativa della proprietà ai sensi dell'art. 2932 del c.c. (Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto) in merito al mancato adempimento dell'obbligo derivante da un preliminare di compravendita di terreni.
Il soggetto venditore, destinatario di avvisi di accertamento IMU 2013-2014, mi chiede l'annullamento degli stessi in quanto il possesso degli immobili era già in capo al promittente acquirente già da quando era stato sottoscritto il preliminare di compravendita.
Secondo me, il venditore resta soggetto passivo d'imposta fino alla data dell'effettivo passaggio della proprietà, che è quella della registrazione della sentenza. Corretto?
Grazie
Faber68
 
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Re: Sentenza traslativa dell'Autorità Giudiziaria

Messaggioda lucio guerra » 01/02/2019, 13:00

...concordo

per approfondimento

.. L’amministrazione finanziaria nella Risoluzione n. 28/E del 30.01.2009, ha
affermato che l'acquisto, nel caso di specie di un terreno, della disponibilità,
attraverso la stipula di un contratto di riservato dominio, è rilevante ai fini Irpef
solo nel momento del pagamento dell'ultima rata, in considerazione del fatto
che è solo in quel momento che il cessionario acquista la proprietà della cosa
ex art. 1523 c.c.
Tale norma consente al cessionario di godere fin da subito del bene oggetto
della cessione, senza l'esborso totale del prezzo pattuito e al cedente di essere
garantito dalla possibilità di recuperare il bene qualora il prezzo non dovesse
essere interamente pagato.
Dunque, l’"effetto traslativo" non avviene prima del pagamento dell'ultima rata,
nonostante il cessionario acquisti immediatamente il godimento del bene
assumendosi i rischi relativi ad un eventuale perimento o deterioramento
dell'oggetto.
Ai fini IMU, la posizione dell'acquirente di un contratto di compravendita con
riserva di proprietà non può essere assimilata a quella del titolare di un diritto
reale e che, di conseguenza, il soggetto passivo dell'imposta rimane il cedente
in qualità di proprietario dell'immobile sino al pagamento dell'ultima rata.
Tale impostazione prevalente della dottrina è in linea con la prassi e la
giurisprudenza di merito in tema di ICI (cfr. R.M. 6.6.1994, n. 2/1124; CTR
Puglia, Sent. N. 9 del 02.03.2006 e CTP Genova, Sentenza 28.2.2007, n. 27).
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Re: Sentenza traslativa dell'Autorità Giudiziaria

Messaggioda Faber68 » 06/02/2019, 14:30

Grazie.
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