MEDIAZIONE TRIBUTARIA

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Messaggioda LION » 25/04/2018, 7:15

Qualora sia stato presentato ricorso con istanza di mediazione proponendo l’annullamento dell’avviso di accertamento si chiede:
In merito alla mediazione in materia tributaria si chiede:
- Il termine di 90 giorni per la conclusione della mediazione decorre dalla data di spedizione del ricorso con istanza di reclamo o dalla data di ricezione da parte del Comune?
- Nel suddetto termine di 90 giorni è sufficiente che le parti sottoscrivano l’accordo di mediazione oppure lo stesso deve essere perfezionato anche con il pagamento?
- Qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, si chiede se il Comune possa comunque proporre una mediazione con la sola riduzione della sanzione (che nella fattispecie è però quella del 30% relativa all’omesso versamento) ?
Grazie per l'aiuto.
LION
 
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Re: MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Messaggioda lucio guerra » 26/04/2018, 14:09

DETTEGLIO DEL PROCEDIMENTO

1) A seguito di notifica dell’Avviso di Accertamento d’Imposta al contribuente da parte del Comune, il contribuente ha a disposizione 60 gg (dalla data di notifica) per depositare il ricorso sotto forma di reclamo con mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 presso il Comune.

2) In seguito al deposito/notifica del ricorso (reclamo con mediazione) il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, il titolare della posizione organizzativa ufficio tributi, effettua l’istruttoria sulla base delle modalità stabilite dall’articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 e conclude la stessa con il perfezionamento dell’accordo oppure, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.

3) La procedura di mediazione di cui al punto 2 deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica del ricorso;

4 ) Decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, il ricorrente potrà costituirsi in giudizio, entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante deposito dello stesso, come precedentemente notificato al Comune, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, versando, tra l’altro, il Contributo Unificato.
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Re: MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Messaggioda lucio guerra » 28/04/2018, 19:14

2) In seguito al deposito/notifica del ricorso (reclamo con mediazione) il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, il titolare della posizione organizzativa ufficio tributi, effettua l’istruttoria sulla base delle modalità stabilite dall’articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 e conclude la stessa con il perfezionamento dell’accordo oppure, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa
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Re: MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Messaggioda Veronica P. » 07/05/2018, 10:31

Abbiamo emesso avviso di accertamento IMU pari a totali € 6.544,00 (comprensivo di sanzione ed interessi), a società di leasing che ha proposto ricorso in CTP, con istanza ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92 e proposta di mediazione (senza indicazione di valore economico della stessa). L'istanza è stata presentata dal difensore nominato, stante l'importo in questione superiore a € 3.000,00.
Ora, il nostro dubbio è, sempre considerato l'ammontare della controversia, se anche il Comune debba nominare un difensore che operi sia per la mediazione (che non si intenderebbe accettare) sia per il futuro giudizio.
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Re: MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Messaggioda lucio guerra » 07/05/2018, 12:58

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