Approvazione bilancio di previsione 2018 e manovra tariffari

Approvazione bilancio di previsione 2018 e manovra tariffari

Messaggioda Ilenia75 » 13/03/2018, 12:18

Il 31/03/2018 scade il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.
Entro tale data, ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006, occorre approvare anche le aliquote e le tariffe dei tributi locali per l’anno 2018.
Nel caso in cui il bilancio e le relative deliberazioni tariffarie dovessero essere approvate oltre il termine del 31/03, queste sarebbero illegittime o comunque inefficaci per l’anno in corso, oppure la proroga di venti giorni (a seguito di diffida della Prefettura) per l’approvazione del bilancio può essere estesa anche a tali deliberazioni?
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Re: Approvazione bilancio di previsione 2018 e manovra tarif

Messaggioda Cesare » 13/03/2018, 13:37

Il termine e' perentorio, 31/03/2018.
Potete approvare i provvedimenti tariffari/tributari con seduta anticipata rispetto ad approvazione bilancio.
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Re: Approvazione bilancio di previsione 2018 e manovra tarif

Messaggioda RMonti » 15/03/2018, 9:34

È valida la delibera delle tariffe Tari adottata in ritardo purché entro il termine ultimo, intimato dal prefetto, per l'approvazione del bilancio. Lo ha chiarito il Tar Bari con la sentenza n. 240/2018.

La questione delle delibere «tardive» e la recente giurisprudenza

La pronuncia si inserisce nell'ampio filone giurisprudenziale che si è formato sulla questione delle delibere «tardive», costituito ormai da un centinaio di sentenze in gran parte sfavorevoli ai Comuni.
Sulla questione la giurisprudenza di vertice ha più volte affermato che il termine per l'adozione delle delibere tariffarie e regolamentari è perentorio, quindi anche il ritardo di appena un giorno produce l'invalidità delle delibere (si vedano le sentenze del Consiglio di Stato n. 3808/2014, n. 3817/2014, n. 4409/2014 e n. 1495/2015).
La questione è poi esplosa nel 2015, con diverse sentenze di Tar, ma recentemente la giurisprudenza è passata dalla tesi dell'illegittimità della delibera tardiva a quella della sua inefficacia retroattiva. Per intenderci, il mancato rispetto del termine di legge non comporta di per se l'invalidità della delibera ma incide solo sulla sua efficacia temporale, non potendo essere applicata nell'esercizio in corso (in tal senso, Consiglio di Stato n. 4104/2017e n. 267/2018). Sulla base di questo orientamento il Tar Torino, conla sentenza n. 39/2018, ha ritenuto che l'efficacia della delibera tardiva non deve decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, ma dalla data della sua adozione (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 15 gennaio 2018).

L'apertura del Tar Bari
Un ulteriore elemento di novità nel panorama giurisprudenziale è costituito dalla sentenza n. 240/2018 del Tar Bari che ritiene valido il termine ultimo intimato dal Prefetto per l'adozione del bilancio di previsione.
Nel caso in questione il Comune non era riuscito ad approvare entro il 30 aprile 2016 il bilancio e le delibere dei tributi. Tuttavia, anche in considerazione del rinnovo elettorale dei suoi organi, aveva ottenuto dal Prefetto un'ulteriore proroga per l'approvazione del bilancio, fissata al 15 luglio 2016. Entro questa data il Comune aveva poi provveduto ad approvare le tariffe Tari 2016, per cui la delibera impugnata dal Mef viene ritenuta tempestiva e quindi valida. Si tratta però di un'apertura che non trova conferma nella giurisprudenza di vertice, dal momento che la proroga concessa dal Prefetto in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio è riferita all'adozione del bilancio e non anche alle delibere dei tributi. Il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che l'autorizzazione del Prefetto ha natura eccezionale, essendo finalizzata ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell'ente locale, ma non comprende il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta e autonoma disciplina nel comma 169 della legge 296/06 del 2006 (sentenze n. 3808/2014 e n. 3817/2014). Inoltre non può costituire un'attenuante il ritardo dovuto alle elezioni comunali (in tal senso Tar Potenza n. 815/2016).

Fonte: "Quotidiano Enti Locali - Il Sole 24 ore"
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Re: Approvazione bilancio di previsione 2018 e manovra tarif

Messaggioda Cesare » 15/03/2018, 9:41

" Si tratta però di un'apertura che non trova conferma nella giurisprudenza di vertice, dal momento che la proroga concessa dal Prefetto in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio è riferita all'adozione del bilancio e non anche alle delibere dei tributi. Il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che l'autorizzazione del Prefetto ha natura eccezionale, essendo finalizzata ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell'ente locale, ma non comprende il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta e autonoma disciplina nel comma 169 della legge 296/06 del 2006 (sentenze n. 3808/2014 e n. 3817/2014). Inoltre non può costituire un'attenuante il ritardo dovuto alle elezioni comunali (in tal senso Tar Potenza n. 815/2016). "
Quindi la decisione di un TAR (e ricordiamo che in Italia le sentenze non hanno natura vincolante per altri giudizi) non mi sembra sufficiente per affermare la possibilita' di aumento tardivo, tenendo anche conto del costo per sostenere la causa che inevitabilmente si andra' ad avere.
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