diniego mobilità volontaria

diniego mobilità volontaria

Messaggioda giuseppenapoli » 11/10/2017, 8:55

Buongiorno, vorrei un chiarimento circa la possibilità di difendermi in seguito ad un diniego del nulla osta alla mobilità. In un primo tempo il Sindaco del mio comune ha concesso il nulla osta preventivo e il sottoscritto ha partecipato ad una selezione per la mobilità. successivamente dopo aver superato la prova ed in seguito alla richiesta dell'Ente di perfezionare la mobilità il mio Sindaco prima ha chiesto una proroga per avviare le procedure per un sostituto e dopo due mesi ha negato il nullaosta definitivo con la motivazione che non ha ancora avviato le sue procedure di mobilità. Si può concedere un nulla osta far sostenere viaggi e prove selettive presso un altro Comune e poi negare il nulla osta definitivo? Cosa posso fare? quale azione legale posso avviare?
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Re: diniego mobilità volontaria

Messaggioda Samuele77 » 11/10/2017, 10:22

La concessione del nulla osta alla mobilità esterna non è di competenza del Sindaco, né della Giunta, in quanto si tratta di un atto di gestione delle risorse umane, che è assolutamente riservato agli organi preposti alla gestione: dirigenti, responsabili dei servizi: articoli 4 e 5, comma 2, d. lgs. 165/2001 e art. 107 (in particolare il comma 3, lettera e) del d. lgs. 267/2000.
Gli atti di gestione del personale adottati da un organo non competente sono annullabili per vizio di incompetenza.
Eventuali articoli dei regolamenti interni dell'ente che attribuiscano competenze al Sindaco in modo non conforme alla legge sono annullabili per violazione di legge, e, in ogni caso, non sono applicabili in quanto cedono di fronte alla norma sovraordinata, che vale anche come principio al quale gli enti locali devono conformare i loro ordinamenti interni. Si tratta infatti del principio fondamentale della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e le funzioni di gestione, principio che vale per tutta la Pubblica Amministrazione, e che può essere derogato solamente da espresse norme di legge, in casi specifici.
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Re: diniego mobilità volontaria

Messaggioda giuseppenapoli » 11/10/2017, 11:45

Nei Comuni inferiori a 3.000 abitanti gli organi politici possono svolgere anche atti di gestione e, nel nostro comune, il sindaco ha fatto un decreto con cui ha attribuito a se stesso la responsabilità dei lavori pubblici e un altro decreto con cui ha detto che in caso di assenza o impossibilità dei responsabili del servizio è lui il sostituto. Quindi in questo caso ritiene di aver firmato perchè quel giorno il responsabile del personale era assente. A parte questa anomalia che potrà essere oggetto di altro procedimento, ciò che mi interessa sapere è se può essere dato un nulla osta preventivo e successivamente negativo. Quale potrebbe essere la strada giusta per impugnare l'atto?
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Re: diniego mobilità volontaria

Messaggioda Samuele77 » 11/10/2017, 18:28

Ci sono tanti possibili aspetti da considerare, e per farlo cito la norma a cui credo tu faccia riferimento (articolo 53, comma 23, della legge 388/2000):
"Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio."

Dal confronto del tuo caso con la fattispecie astratta prevista dalla norma mi viene spontaneo fare queste osservazioni.

1) Il potere di compiere atti di gestione non può essere attribuito dal Sindaco a sé stesso con un decreto, ma unicamente alla Giunta, e solo mediante una norma regolamentare (regolamento degli uffici e dei servizi) e quindi con una norma che attribuisce alla Giunta il potere di compiere atti di gestione in modo stabile e permanente, non certo per sostituzioni occasionali (vedi la funzione di contenimento della spesa, che verrebbe a mancare in quest'ultimo caso).
2) L’operazione deve essere finalizzata al contenimento della spesa. Evidentemente si tratta del contenimento della spesa per il personale, anche se la norma non lo prevede espressamente. I risparmi della spesa, che in apparenza possono sembrare facoltativi, dato il tenore letterale dell’inciso <<anche al fine di operare un contenimento della spesa>>, sono invece un presupposto. Infatti, la norma conclude disponendo espressamente che <<il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio>>. Si tratta di un presupposto necessario in quanto disposto da una norma imperativa e cogente.
3) la norma non è applicabile nel caso di comuni in cui si sia deciso di affidare al segretario comunale delle funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi.

Già qui, come vedi, ce n'è per contestare la competenza del Sindaco, quanto meno per quanto concerne il primo punto. Conseguenza: atto illegittimo perché adottato da organo incompetente, e perché viola norme di legge imperative riguardanti l'ordinamento degli enti locali.

Peraltro la concessione o la negazione del nulla osta devono essere motivati, per cui l'eventuale contraddizione tra i due atti (assenso prima e diniego poi), con riferimento alle rispettive motivazioni, può esere anch'essa un motivo valido per impugnare il diniego, specie se l'assenso iniziale era stato dato sulla base del parere tecnico del responsabile di servizio titolare.
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Re: diniego mobilità volontaria

Messaggioda giuseppenapoli » 12/10/2017, 10:21

Grazie Samuele77 sei stato gentilissimo e competente. Il problema è che il primo parere è stato dato sempre dal Sindaco ma su carta intestata dell'ufficio personale lasciando intendere la legittimità della sostituzione del responsabile. Questo modo di operare viene spesso esercitato con la convinzione che assente quel giorno il diretto responsabile possa intervenire il sostituto. Un'ultima cosa ritieni competente il Giudice del lavoro per questo caso oppure credi ci siano i presupposti per altre violazioni? Sai dirmi quanto tempo ho per adire le vie legali?
Grazie e buona giornata
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Re: diniego mobilità volontaria

Messaggioda Samuele77 » 12/10/2017, 12:59

Mi è chiaro che entrambi gli atti sono stati adottati dal Sindaco, ma questo non impedisce che le due motivazioni (una a favore e l'altra contraria al nulla osta) si contraddicano tra loro, per cui rimane impregiudicata la sindacabilità nel merito dell'atto, anche a prescindere dal vizio di competenza.
Per l'impugnazione è corretto ritenere competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, perché si tratta di impugnare non un provvedimento amministrativo autoritativo, bensì un atto di diritto comune riguardante la gestione del rapporto di lavoro di un dipendente pubblico contrattualizzato.
Per i termini di impugnazione e la procedura, vedi gli articoli da 409 a 432 del codice di procedura civile.
Ciao.
Samuele77
 
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Re: diniego mobilità volontaria

Messaggioda otta80 » 12/10/2017, 16:13

Ciao Giuseppe.
Io ho adottato un altro metodo.
Contattato e preso un ottimo Avvocato giuslavorista della P.A. che ha indirizzato tutte le mie doglianze direttamente al Giudice del Lavoro.
Il mio Sindaco ha cercato in primis di esercitare un ricatto: "Ti do il nulla osta alla mobilità se tu ricusi la causa al Giudice". Il mio Avvocato ha paventato un ulteriore ricorso/invio alla PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI regionale.
La Corte, per inciso, non guarda nè la forma nè la sostanza del ricorso; batte secco sulla PERSONA/RESPONSABILE del Procedimento (e non credo che il Tuo sindaco voglia essere sanzionato in senso lato).
Combinazione ho avuto il giorno dopo il mio nulla-osta e, sempre per inciso, il Giudice del lavoro mi ha riconosciuto in parte le mie richieste, definendo e decidendo lui stesso l'ammontare pecuniario della debenza.
In soldoni, fai enorme paura al Tuo sindaco e vedrai che otterrai quanto da Te voluto.

In bocca al lupo Giuseppe.
otta80
 
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Re: diniego mobilità volontaria

Messaggioda giuseppenapoli » 13/10/2017, 9:45

A Samuele77 e otta80

Vi sono veramente grato per i consigli precisi e utilissimi. Nei prossimi giorni mi rivolgerò ad un legale per avviare l'iter.
Grazie e Buona giornata
giuseppenapoli
 
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Re: diniego mobilità volontaria

Messaggioda Samuele77 » 13/10/2017, 18:15

In bocca al lupo Giuseppe, facci sapere come va! ;)
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Re: diniego mobilità volontaria

Messaggioda Alanford » 18/02/2018, 22:48

Mi rivolgo ad Otta80.
Mi trovo in una situazione simile a quella descritta nei messaggi precedenti, ovvero diniego di mobilità volontaria.
In questo caso l'atto non è motivato. Ho cercato nell'attuale giurisprudenza ed ho constatato che fondamentalmente non esiste un diritto alla mobilità del dipendente così come il diniego dell'Ente deve essere motivato e non un atto discrezionale.
Mi sono rivolto ad un legale di tutto rispetto (giuslavorista specializzato in diritto pubblico) il quale mi ha detto che il rischio di soccombenza, in caso di causa legale, da parte mia è alto.
In altre parole, la motivazione possono predisporla in corso di giudizio ed una volta che riescono a dimostrare che il mio posto non è sostituibile, perdo la causa. Mi ha quindi scoraggiato da proseguire.
Volevo sapere, se possibile, a quale legale ti sei rivolto.

Grazie.
Alanford
 
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