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convalida eletti - contestazione incompatibilità

MessaggioInviato: 11/06/2015, 11:02
da lupo
Qualora durante la convalida degli eletti, direttamente in consiglio qualcuno dovesse contestare una presunta incompatibilità di un consigliere, in quella sede il Consiglio può esprimersi in merito o è necessario procedere all'art. 69 TUEL?
Mi pare che in questo caso, se il Consiglio ritiene di avere gli strumenti per decidere nel senso, lo possa fare senza dover avviare l'iter del 69
è corretto?

Re: convalida eletti - contestazione incompatibilità

MessaggioInviato: 11/06/2015, 11:11
da Paolo Gros
Tuel articolo 41 comma 1

prima di ogni altro oggetto

Re: convalida eletti - contestazione incompatibilità

MessaggioInviato: 11/06/2015, 11:33
da lupo
si, ma non capisco la procedura da seguire:
durante la seduta di convalida un consigliere eccepisce una incompatibilità. Il Consiglio può votare comunque, se ritiene insussistente l'eccezione, la convalida di tutti, compreso il consigliere "eccepito" o si deve rimandare al 69?

Re: convalida eletti - contestazione incompatibilità

MessaggioInviato: 11/06/2015, 11:47
da Paolo Gros
L'art. 41, comma 1, del D.lgs. 267 del 18.08.2000, prescrive che nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura dell'art. 69.
La convalida consiste in un controllo che il Consiglio Comunale deve compiere d'ufficio per accertare se gli eletti sono in possesso dei requisiti di eleggibilità contemplati dal Titolo III, capo II del TUEL n. 267/2000 e dalle disposizioni di cui
al D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 e dal D.Lgs. 08.04.2013 , n. 39

Tale esame non può essere esteso alla regolarità o meno delle procedure di elezione, ma è limitato all'esame dei requisiti per ricoprire la carica.
Qualora il Consiglio riscontri che taluno degli eletti manchi dei requisiti richiesti dalla legge dovrà dichiararne la ineleggibilità e provvedere alla sua sostituzione. In tale ipotesi il Consiglio provvede alla surroga del Consigliere dichiarato ineleggibile con il primo dei non eletti della stessa lista (art. 45, com
ma 1, D.lgs. 267/2000).
Poiché le questioni di convalida investono un interesse pubblico e non già un interesse particolare e diretto dell'eletto (e ciò per il principio secondo cui la carica elettiva è affidata al cittadino per pubblica fiducia e non per il conseguimento di scopi personali) e non comportando apprezzamenti sulle qualità personali dello stesso, la seduta nella quale si delibera la convalida è
pubblica e lo stesso interessato viene ammesso alla discussione e alla votazione