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Assoggettamento contributivo

MessaggioInviato: 12/04/2016, 12:44
da camburo
Salve, il mio comune sta procedendo a liquidare l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2013/2015 in un unica soluzione non avendolo liquidato mensilmente per un erronea interpretazione della normativa. Vorrei sapere se tale indennità dovrà essere assoggettata a contribuiti ex INADEL (TFS e TFR) e al fondo previdenza credito, oltre naturalmente ai contributi CPDEL. Stesso discorso per il premio di produttività, vanno legati anche i contributi ex inadel e fondo credito o solo cpdel? Chi operava in questo settore prima di me negli anni scorsi assoggettava la produttività alla cpdel e al fondo di previdenza credito.

Re: Assoggettamento contributivo

MessaggioInviato: 12/04/2016, 13:37
da an.bal
per ivc
cpdel + inadel + fondo credito

per produttività
cpdel + fondo credito

per ivc anni precedenti valuterei tassazione separata.
per produttività (anche se riferita a anni precedenti) tassazione ordinaria.

Re: Assoggettamento contributivo

MessaggioInviato: 12/04/2016, 13:41
da camburo
Anche nel caso in cui costitusca un una tantum e non una voce fissa e continuativa? avresti da segnalarmi una norma in merito?

Re: Assoggettamento contributivo

MessaggioInviato: 12/04/2016, 14:21
da gsalurso
fai come dice an.bal e stai tranquillo
Non si tratta di "una tantum" ma è una voce fissa e continuativa non erogata nei termini per cui pagate gli arretrati; vedi Circolare 52-1994 RGS Riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale al personale ... "e vanno assoggettati agli stessi contributi e ritenute dello stipendio"

Per la tassazione separata l'art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir indica, in modo tassativo, le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente, tardivamente corrisposti, possono fruire del regime della tassazione separata.
sono soggetti a tassazione separata gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti….”.

la circolare n. 23/1997 ha precisato, che, in merito all’applicazione della disciplina dell’art. 17, lett. b), del TUIR, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza sono di due tipi:
1. quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
2. quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
Il regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. Si pensi agli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti nell’anno successivo a quello cui gli obiettivi sono raggiunti;

vedi MINISTERO DELLE FINANZE: CIRCOLARE 5 febbraio 1997, n. 23 "Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi soggetti a tassazione separata - Sentenza della Corte costituzionale n. 287/96 - Art. 3, commi 82, 83 e 84, della legge 28 dicembre 1995, n. 549."

Re: Assoggettamento contributivo

MessaggioInviato: 12/04/2016, 14:26
da camburo
vi ringrazio per la chiarezza